La risoluzione anticipata del contratto in prospettiva c omparatistica

AutoreMichele Della Chiesa
Pagine389-437
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CAPITOLO TERZO
LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
IN PROSPETTIVA COMPARATISTICA
MICHELE DELLA CHIESA
SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. - 2. La risoluzione anticipata del contratto tra rego-
le e prassi. - 2.1. (Segue): sviluppo dottrinale. - 3. La figura dell’anticipatory
breach of contract. - 3.1. La formalizzazione della regola dell’anticipatory breach
of contract. - 4. Le regole dell’anticipatory breach theory. - 5. La regola della
risoluzione anticipata tra Francia e Germania. - 5.1. Inexécution anticipèe e
Avant-Project Catala. - 5.2. Antizipierter Vertragsbruch. - 6. Verso una codifi-
cazione europea del rimedio.
1. Profili introduttivi
La regola della risoluzione anticipata del contratto rappresenta
un’incognita per l’ordinamento civile italiano1. A livello legislativo
non esistono, infatti, norme che siano in grado di regolamentare e ri-
1 Il problema è stato avvertito da quanti, da diverse prospettive, si sono dedicati
allo studio della tecnica rimediale in discorso. Si vedano, per restare alle uscite più
recenti, i contributi di F. ROMANO, Valore della dichiarazio ne di non volere adem-
piere fatta prima della scadenza del termine, in Riv. dir. civ., 1965, 607 ss.; M. FRA-
GALI, La dichiarazione anticipata di non volere adempiere, in Riv. dir. comm., 1966,
243; G. MURANO, L’inadempimento prima del termine, in Riv. dir. civ., 1975, I, 248;
R. TARTAGLIA, Dichiarazione di risoluzione del contratto per fatti imputabili alla
controparte e inadempimento prima del termine, in Riv. dir. civ., 1977, 20 ss.; A.M.
PRINCIGALLI, La dichiarazione anticipata di non volere adempiere, in Dann. Resp.,
1997, 727; G. CONTE, L’uniformazione della disciplina giuridica della risoluzione per
inadempimento e, in particolare, dell’Anticipatory breach of contract, in Eur. dir. priv.,
1998, 463; V. PUTORTÌ, La risoluzione anticipata del contratto, in Rass. dir. civ., 2006,
121; (volendo) M. DELLA CHIESA, Dichiarazione di non volere ademp iere ed interpre-
tazione del contratto, in I Contr., 2006, 537; nonché, Inadempimento prima del termi-
ne, eccezioni dilatorie, risoluzione anticipata, in Riv. dir. priv., 2007, 3, 553 ss.; V.
PUTORTÌ, Inadempimento e risoluzione anticipata del contratto, Milano, 2008.
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solvere con compiutezza l’ipotesi in cui, in presenza di prestazioni
non ancora esigibili perché sub die o pendente condicione, il debitore
abbia manifestato di non voler tener fede all’impegno assunto ovvero
abbia compiuto atti incompatibili con l’adempimento medesimo2.
Non a caso, di fronte ad ipotesi di questo tipo, l’interprete rimar-
rebbe letteralmente sospeso tra il capo III ed il capo XIV del libro IV
del codice civile dedicato alla disciplina delle obbligazioni. Più in
chiaro: un primo tipo di indicazioni gli sarebbero fornite dall’articolo
1219, comma 2, c.c., ma questi stessi suggerimenti si dimostrerebbero
a tratti incompatibili con quanto indica la disciplina sull’inadempi-
mento dei contratti a prestazioni corrispettive rinvenibile negli articoli
1453 ss. c.c. Per non parlare di tutta una serie di disposizioni settoriali,
previste in materia di contratti tipici (appalto, contratto d’opera ecc.),
che offrirebbero qualificazioni e soluzioni del problema per l’enne-
sima volta differenziate3.
Al cospetto di un panorama normativo così vasto e variegato il ri-
schio sarebbe quello di muoversi «per cenni come augel per suo ri-
2 È evidentemente questa la fattispecie cui allude lo schema rimediale della riso-
luzione anticipata che, dunque, si riferisce espressamente a quei contratti a prestazio-
ni corrispettive prevedenti attività preparatorie del futuro inadempimento. Per un ap-
profondimento di tali profili si rinvia all’incisivo lavoro di V. PUTORTÌ, Inadempi-
mento e risoluzione cit., passim.
3 La prima disposizione che si prenderebbe in considerazione sarebbe l’articolo
1219 c.c. Secondo tale norma non vi sarebbe necessità di intimare l’adempimento al
debitore qualora questi abbia dichiarato per iscritto di non volere adempiere. Si tratta
di una delle tre ipotesi di mora ex re previste dall’articolo 1219 c.c. Da questa dispo-
sizione, tuttavia, non sarebbe rinvenibile altra indicazione se non quella per cui il ri-
tardo nell’adempimento si verifica automaticamente senza che sia necessario alcun
formalismo (in questo senso F. GALGANO, Le obbligazioni in generale, Padova,
2008, 82 ss.; V. TRABUCCHI, Diritto civile, Padova, 2008, 688). Spostando la visuale
si sarebbe attratti dalla disciplina generale sulla risoluzione prevista dagli articolo
1453 ss. e tuttavia tale normativa presuppone che si sia in presenza di un inadempi-
mento risolutorio, ove tale può essere solo quello che ha ad oggetto prestazioni esigi-
bili e perfette (G. AULETTA, La risoluzione per inadempimento, Milano, 1942, 13
ss.). Qualche indicazione proverrebbe dall’articolo 1461 c.c. (e non dall’articolo
1460 c.c. che risulta strutturato anch’esso sul concetto di prestazione esigibile. Per
una conferma v. G. PERSICO, L’eccezioni di inadempimento, Milano, 1955, in specie
18 ss.) dal cui tenore sembrerebbe potersi ricavare che il rimedio della sospensione
della prestazione (scilicet dell’attività preparatoria) potrebbe trovare cittadinanza an-
che in relazione a prestazioni non ancora esigibili (così come sarebbe dato di capire
da Cass. civ. 24 febbraio 1999, in Corriere Giur., 1999, 10, 1259). Diverse indica-
zioni proverrebbero, inoltre, dalle norme di cui agli articoli 1662 e 2224 c.c. su cui v.
V. PUTORTÌ, Inadempimento e risoluzione cit. 47 ss.
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chiamo»4, ricostruendo soluzioni a tratti incomunicanti, se non proprio
contrastanti5.
Il discorso che segue si propone come obiettivo preliminare quello
di riorganizzare, con assoluto grado di approssimazione, gli sforzi inter-
pretativi compiuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza nostrane per supe-
rare questa apparente impasse normativa. Tale iniziale indagine consenti-
rà di offrire una schematizzazione (evidentemente solo parziale e fram-
mentaria) delle principali questioni problematiche sollevate dalla tecnica
rimediale in discorso nel contesto dell’ordinamento italiano. Da tali ac-
quisizioni muoverà tutto il successivo excursus comparativo che, par-
tendo dal dato storico dell’ascesa della regola negli ordinamenti di
common law, si proporrà di ricostruire l’attuale sviluppo della figura
della risoluzione anticipata del contratto nel panorama occidentale.
2. La risoluzione anticipata del contratto tra regole e prassi
Il lessema “risoluzione anticipata” non rappresenta una scoperta
degli ultimi tempi. Già sotto il vigore del codice civile previgente non
scarseggiavano voci volte a ravvisare una responsabilità del debitore
ante diem (e, dunque, a configurare una risoluzione – anticipata – pri-
ma della scadenza del termine contrattuale)6. Del resto, la tesi non era
rimasta sconosciuta nemmeno alla giurisprudenza di legittimità del-
l’epoca, dal momento che, in una serie di casi concernenti la dichiara-
zione anticipata di non volere adempiere la prestazione caratterizzante
il rapporto contrattuale, alcuni giudicanti avevano riconosciuto la pa-
cifica ammissibilità dell’azione giudiziale di risoluzione promossa
prima della scadenza del termine di adempimento iniziale7.
4 L’espressione è tratta dal canto III della Divina Commedia, ove viene descritto il
movimento delle anime degli ignavi paragonandolo al volo degli uccelli, che si spostano
rapidamente a un cenno di richiamo, in questo caso attribuibile al demonio Caronte.
5 Si può citare, a titolo esemplificativo, il contrasto dottrinale e giurisprudenziale
sorto in relazione al valore da attribuire alla dichiarazione anticipata di non volere adem-
piere su cui v. A.M. PRINCIGALLI, La dichiarazione anticipata di non volere adempiere
cit., 727, e, volendo, M. DELLA CHIESA, Dichiarazione di non volere adempiere cit., 538.
6 Si può rinviare alle pagine di L. MOSCO, La risoluzione del contratto per ina-
dempimento, Napoli, 1950, 42 s.
7 Si vedano Cass. 31 luglio 1939, in Rep. Foro it., voce Obbligazioni, n. 385; 26
febbraio 1944, in Giur. cass., 1944, 490; 28 febbraio 1944, in Foro it., Rep. 1943-45,
voce Obbligazioni, n. 304.

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