DECRETO 16 aprile 2009 - Disposizioni applicabili alle procedure di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. (09A11445)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, contenente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore ed in particolare l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale, per il reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al Capo II della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa, tenendo conto, nella formazione delle graduatorie, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata di un anno, considerati utili;

Ritenuto di dover disciplinare la procedura concorsuale di selezione per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai concorsi per la nomina di allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservati, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.

    Art. 2.

    Programmazione dei concorsi

  2. Il numero dei posti messi a concorso e' determinato sulla base della programmazione quinquennale scorrevole di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, definita con provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato e formulata secondo il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.

  3. Il numero dei posti resi disponibili, nell'ambito della programmazione, per il bando riferito al singolo anno puo' subire variazioni per esigenze non valutabili ne' prevedibili al momento della predisposizione della programmazione stessa, nonche' per sopravvenute necessita' di ripianamento degli organici dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato.

    Art. 3.

    Bando di concorso

  4. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  5. Nel bando di concorso sono indicati:

    1. il numero dei posti messi a concorso, con la specificazione di quelli per la nomina diretta ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato dopo il completamento della sola ferma prefissata di un anno e di quelli per la nomina alla stessa qualifica dopo il...

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