DELIBERAZIONE 3 Ottobre 2007 - Disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico. (Deliberazione n. 514/07/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 ottobre 2007;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita" e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera c);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 406, recante "Norme per la concessione di una indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili" e successive modifiche;

Vista la legge 26 maggio 1970, n. 381, recante "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, recante "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 138, a sua volta recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e successive modifiche;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 138, recante "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito, il Codice) e, in particolare, gli articoli 13, 53, 54, 57 e 59;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo";

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche nazionali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 marzo 1997, n. 55;

Vista la delibera n. 85/98/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

Vista la delibera n. 101/99/CONS, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

Vista la delibera n. 314/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 330/01/CONS, recante "Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 96/07/CONS, recante "Modalita' attuative delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, ed in particolare l'art. 1;

Viste le comunicazioni della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 25 aprile 2005 COM(2005)203 e del 7 aprile 2006 COM(2006)163 sul riesame della portata del servizio universale in conformita' dell'art. 15 della direttiva 2002/22/CE;

Vista la Convenzione internazionale sulla protezione e promozione dei diritti e della dignita' delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite ed aperta alla firma degli Stati aderenti a partire dal 30 marzo 2007;

Vista la delibera 612/06/CONS, pubblicata in estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2006, n. 296, con la quale e' stato avviato il procedimento per la revisione delle previsioni in materia di condizioni economiche agevolate al fine di adeguarle al mutato contesto normativo e aggiornarle rispetto agli sviluppi tecnologici, tenendo conto delle esigenze dei consumatori a basso reddito e degli utenti finali disabili;

Ritenuto opportuno, prima di stabilire una nuova disciplina delle agevolazioni per soggetti in particolari condizioni di disagio economico e sociale in attuazione dell'art. 59 del Codice, disporre un supplemento di istruttoria al fine di acquisire le osservazioni delle associazioni sindacali dei lavoratori a cura degli uffici competenti;

Considerato che il Codice prevede all'art. 13, comma 6, lettera e), che l'Autorita' promuova gli interessi dei cittadini "prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili", e all'art. 53, comma 2, stabilisce che l'Autorita' "determina il metodo piu' efficace ed adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita";

Ritenuto pertanto opportuno, in primo luogo, confermare per gli utenti sordi l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B, consistente nel primo...

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