Disciplina delle attivita' di rischio delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. (Deliberazione n. 240).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB»;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), TUB che definisce le partecipazioni come «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile»;

Visto il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti «le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa»;

Visto l'art. 4, comma 1, TUB, che stabilisce che la Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR previste, tra l'altro, nel titolo II del medesimo testo unico;

Visto l'art. 53 TUB e, in particolare:

il comma 1, lettere b) e c), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

i commi 4 e 4-bis, in base ai quali:

  1. la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, determina le condizioni che le banche devono rispettare per le attivita' di rischio nei confronti di alcune tipologie di soggetti collegati alla banca;

    ii) tali condizioni sono determinate tenendo conto:

  2. dell'entita' del patrimonio della banca;

  3. dell'entita' della partecipazione eventualmente detenuta;

  4. dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia;

    il comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi alla partecipazione;

    il comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati al comma 4, relativi alle altre attivita' bancarie;

    Visto...

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