DECRETO 31 Agosto 2007 - Facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto di cui al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;

Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative dell'art. 4 della predetta legge;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che, ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia, individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di congedo;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall'anzidetta norma;

Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006 dispone che siano adeguate le predette tariffe;

Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;

Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT