Il risarcimento per danni provocati in Italia da natanti registrati all'estero

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
Pagine113-122

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@4. Il risarcimento per danni provocati in Italia da natanti registrati all’estero.

@@4.1. I natanti soggetti all’obbligo assicurativo per la r.c.

L’articolo 123 del Codice delle assicurazioni private stabilisce l’obbligo della copertura assicurativa dalla responsabilità civile verso terzi le per i natanti che sono posti in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate.

L’obbligo riguarda non tutti i natanti, ma quelli con le seguenti tipologie:unità di diporto non dotate di motore;b) natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate, che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone;motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

Con successivo regolamento, emanato con Decreto 1° aprile 2008, n.86 del Ministero dello sviluppo economico, all’articolo 4) vengono fornite precisazioni circa l’ambito territoriale per il quale è fissato l’obbligo assicurativo:

  1. sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché ad uso privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.

Il regolamento precisa, inoltre, che per l’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo dell’assicurazione, la stazza lorda e la potenza del motore sono risultanti: a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti d’identificazione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposizioni b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati all’estero, dai

corrispondenti documenti rilasciati dalle competenti autorità dello stato di registrazione

Sempre il regolamento stabilisce che, per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e per quelli in cui la stazza lorda non risulti indicata nei documenti sopra elencati, è preso in considerazione il dislocamento: al limite delle 25 tonnellate di stazza lorda è sostituito quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Va sottolineato che, al contrario di quanto previsto per l’assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore, l’obbligo della copertura assicurativa per i natanti è limitata ai soli danni alla persona.

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Massimali Il massimale minimo di legge anche per l’assicurazione dei natanti è stato elevato con effetto dall’11 dicembre 2009 ad € 2.500.000,00, in armonia con quanto attuato per i veicoli a motore recependo la Quinta Direttiva Auto. Infatti il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n.198, all’articolo 1, comma 4, ha modificato l’articolo 128 del Codice delle assicurazioni private.

A partire dall’11 giugno 2012 il massimale minimo di legge sarà elevato ad € 5.000.000,00 e successivamente, ogni cinque anni, tale importo verrà indicizzato automaticamente secondo la variazione percentuale indicata dall’indice europeo dei prezzi al consumo ( IPC E).

Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati.

L’articolo 125 del Codice delle assicurazioni private estende l’obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile ai natanti e i motori amovibili, aventi le caratteristiche specificate all’articolo 123, quando si trovino a circolare temporaneamente nelle acque territoriali italiane, per la durata della loro permanenza in Italia

Per l’adempimento dell’obbligo sono previste svariate modalità, che possono essere suddivise in due categorie di carattere generale a seconda che non contemplino o contemplino l’intervento dell’Ufficio Centrale Italiano.

@@4.2. L’art. 125, comma II, lett. a) e il regolamento del ministero dello sviluppo economico n. 86 del 1° aprile 2008.

L’articolo 125, comma 2, lettera a) stabilisce che l’obbligo può essere assolto con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto da...

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