Il risarcimento per danni derivanti da sinistri avvenuti all'estero.

AutoreSilvio Lovetti - Filippo Martini
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@3. Il risarcimento per danni derivanti da sinistri avvenuti all’estero.

@@3.1. La normativa comunitaria.

Per completare il quadro di protezione dei danneggiati da incidenti stradali “transfrontalieri” il legislatore comunitario si è preoccupato dei cittadini residenti nell’Unione europea che subiscono il danno in un paese diverso rispetto a quello della loro residenza. Il sistema della carta verde, riconosce il legislatore comunitario, è risultato efficace per garantire il risarcimento dei danni provocati da veicoli provenienti da altri Stati, ma non offre alcuna tutela al cittadino che rimane vittima di un incidente stradale mentre si trova in un altro paese e, rientrato nella propria residenza, incontra sovente notevoli difficoltà per essere risarcito.

Con la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000 (Quarta Direttiva Auto) viene istituito un meccanismo articolato, che consente a chi subisce il danno da incidente stradale in un altro Stato di trovare nel Paese in cui risiede un interlocutore al quale rivolgere le proprie richieste.

Il meccanismo è imperniato sul funzionamento di alcuni nuovi soggetti:

il mandatarioper la liquidazione dei sinistri, che ogni assicuratore r.c.auto autorizzato ad operare nell’Unione Europea deve obbligatoriamente nominare in ciascuno degli altri Stati membri, con il compito di ricevere le richieste di risarcimento dei danneggiati, raccogliere le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri e prendere le misure necessarie per negoziarne la liquidazione;

il Centro d’informazione, che ogni Stato membro deve costituire per consentire ai danneggiati di individuare

l’assicuratore del veicolo che ha causato il sinistro;il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato nei rispettivi paesi di residenza

l’organismo d’indennizzo, con la funzione di ricevere le richieste di risarcimento quando il mandatario per la liquidazione dei sinistri o l’assicuratore non abbiano formulato un’offerta di risarcimento motivata o non abbiano motivato il rifiuto dell’offerta entro tre mesi dalla data della richiesta di risarcimento; oppure quando l’assicuratore non abbia nominato un proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri, malgrado il tassativo obbligo imposto dalla direttiva; oppure, infine, quando l’incidente sia provocato da un veicolo privo di assicurazione o non identificato.

Questo meccanismo è stato strutturato in modo da facilitare la posizione dei danneggiati residenti nell’Unione Europea nella proposizione delle

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richieste di risarcimento, ma non ha modificato il riferimento alla legge nazionale del Paese di accadimento dell’incidente per la valutazione di tali richieste

Quindi, il cittadino che abbia subito un danno in un altro Stato potrà rivolgere la propria richiesta ad un soggetto nel proprio Paese di residenza, ma il soggetto destinatario nel valutare e riscontrare la richiesta applicherà, non già la legislazione del danneggiato, ma quella dello Stato in cui l’incidente si è verificato. Questo spiega perché uno dei compiti principali del mandatario per la liquidazione dei sinistri sia di “ raccogliere le informazioni in merito alla liquidazione dei sinistri”, come espressamente specificato nel testo della direttiva. Tale attività di “raccolta” si concretizza nell’acquisizione degli elementi idonei a valutare il fondamento della richiesta di risarcimento, acquisizione che andrà necessariamente eseguita facendo riferimento allo stato di accadimento del sinistro.

Circa l’ambito territoriale di applicazione di questo particolare sistema di protezione delle vittime di incidenti stradali, la direttiva ha inteso estendere tale sistema ad uno spazio ben più ampio dell’Unione Europea. L’ambito territoriale comprende tutti i Paesi che aderiscono al sistema della carta verde, a condizione però che il veicolo che ha cagionato il danno sia immatricolato in uno degli stati dell’Unione europea.

Quindi, per esemplificare, un cittadino italiano che subisca un danno a seguito di un incidente stradale accaduto in Turchia (Stato rientrante nel sistema della carta verde, ma non membro dell’Unione Europea) potrà invocare l’applicazione della Quarta Direttiva Auto, se il veicolo che ha causato il sinistro è immatricolato in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Non potrà, invece, usufruire dei benefici offerti dalla direttiva, se il veicolo è immatricolato in Turchia o in un altro Stato non membro dell’Unione Europea.

Se l’Organismo d’indennizzo è chiamato dal danneggiato ad intervenire in relazione ad un sinistro provocato da un veicolo assicurato, esso deve informare immediatamente della richiesta d’intervento l’assicuratore del veicolo o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, l’Organismo d’indennizzo del Paese d’immatricolazione del veicolo e il responsabile del sinistro.

organismo d’indennizzo del Paese di residenza del danneggiato pone termine al proprio intervento se nel termine dei successivi due mesi l’assicuratore o il mandatario per la liquidazione dei sinistri fornisce al danneggiato una risposta motivata alla richiesta di risarcimento. La funzione dell’Organismo d’indennizzo risulta così sussidiaria rispetto agli obblighi che incombono sia sugli assicuratori sia sui loro mandatari per la liquida

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zione dei sinistri.

Trascorsi due mesi senza che l’assicuratore o il suo mandatario abbiano adempiuto ai loro obblighi, l’Organismo deve attivarsi per il risarcimento del danno e, una volta eseguito il risarcimento, viene acquisisce un credito nei confronti dell’omologo Organismo del paese d’immatricolazione del veicolo. Quest’ultimo, a sua volta, è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro e del suo assicuratore, potendo così rivalersi nei loro confronti in ragione degli esborsi sostenuti.

La direttiva prevede che gli Organismi d’indennizzo dei Paesi membri debbano stipulare tra di loro una Convenzione per disciplinare le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso, subordinando l’entrata in vigore della normativa comunitaria alla conclusione di tale accordo.

Gli Organismi d’indennizzo hanno sottoscritto questa Convenzione il 6 novembre 2008.

Analogamente l’Organismo d’indennizzo, quando interviene a seguito di un incidente provocato da un veicolo non assicurato, acquisisce un credito nei confronti del Fondo di garanzia del Paese d’immatricolazione del veicolo. In caso d’intervento per un sinistro provocato da un veicolo non identificato, il credito viene acquisito nei confronti del Fondo di Garanzia dello Stato di accadimento dell’incidente.

Anche gli organismi d’indennizzo hanno sottoscritto una Convenzione con i Fondi di garanzia per regolare i loro rapporti in relazione all’esercizio dei diritti di credito.

Come si può constatare, quindi, l’istituto dell’Organismo d’indennizzo è ispirato all’obiettivo di favorire il danneggiato nel soddisfacimento dei propri diritti, sollevando però tale Organismo dall’onere economico finale del risarcimento.

Nell’esaminare il quadro complessivo delle misure di protezione dei cittadini residenti in uno degli Stati dell’Unione Europea vittime di incidenti stradali in uno degli altri Paesi membri o rientranti nel sistema della carta verde, il legislatore comunitario si è successivamente reso conto che il meccanismo disegnato dalla Quarta Direttiva conteneva una lacuna.

La Quarta Direttiva Auto offre al danneggiato il beneficio di trovare nel proprio Paese di residenza un interlocutore, al quale inoltrare la propria richiesta di risarcimento e discutere i termini di un possibile accordo transattivo. Che cosa accade, però, se la trattativa con il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato dall’assicuratore non si conclude positivamente per qualunque ragione, quale la divergenza sulla responsabilità o sulla valutazione del danno? Teoricamente il danneggiato dovrebbe iniziare un’azione giudiziaria nello Stato di accadimento del sinistro e questa eventualità chiaramente comporterebbe un evidente ridimensionamento degli

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obiettivi pratici che hanno ispirato la Quarta Direttiva Auto.

Attraverso l’emanazione della Quinta Direttiva Auto (2005/14/CE) si è colta l’occasione per rimediare a questa lacuna. Tale direttiva, infatti, è stata promulgata proprio allo scopo di completare e chiarire alcuni aspetti delle precedenti direttive emanate nel settore della r.c. auto.

L’articolo 5 della Quinta Direttiva Auto ha appunto introdotto una modifica alla Quarta, inserendo un nuovo “Considerando”, il 16 bis. Il nuovo “ Considerando” in realtà fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 11, paragrafo 2 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000. Si tratta del Regolamento che disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Secondo tale interpretazione il danneggiato, nelle ipotesi contemplate dalla Quarta Direttiva Auto, può citare in giudizio l’assicuratore r. c. auto del responsabile civile dell’incidente nello Stato in cui esso danneggiato è domiciliato.

Trattandosi di norma interpretativa di una disposizione precedentemente emanata, si può ragionevolmente sostenere che essa abbia efficacia retroattiva e che quindi sia operante a partire dalla data di recepimento nei diversi Stati membri della Quarta Direttiva Auto.

Lo stesso articolo 5 della Quinta Direttiva Auto ha anche chiarito che la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non può essere considerata di per se stessa l’apertura di una succursale. Non essendo il mandatario per la liquidazione dei sinistri uno “stabilimento”, nei suoi confronti non potranno essere promossi giudizi o azioni esecutive.

Quindi, in caso di vertenza giudiziaria il danneggiato avrà la possibilità di chiamare in giudizio nel proprio Paese l’assicuratore estero del responsabile civile e...

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