LEGGE 26 ottobre 1940, n. 1543 - Risarcimento dei danni di guerra

Coming into Force04 Dicembre 1940
End of Effective Date15 Dicembre 2009
Published date19 Novembre 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/11/19/040U1543/CONSOLIDATED/20081222
Enactment Date26 Ottobre 1940
Official Gazette PublicationGU n.270 del 19-11-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' concesso, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli seguenti, un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno di cose mobili o immobili, in quanto siano conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.

I danni alle navi ed ai relativi carichi sono risarcibili qualunque sia la localita' in cui si sono verificati.

Nessun risarcimento e' dovuto per i danni che diano luogo ad indennizzo a norma della legge sull'assicurazione obbligatoria delle navi mercantili contro i rischi di guerra.

Art 2.

E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto da forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Art 2.

((E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451.

Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.))

Art 2.

E' considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento, il fatto compiuto dalle Forze armate, nazionali alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quelle che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, e' stato occasionato dalle stesse.

Si considerano inoltre fatti di guerra, in quanto compiuti dalle Forze armate, i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi ed in genere le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, che non rientrino nelle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451. 5

Sono equiparate alle Forze armate, di cui ai commi precedenti le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell'esplosione. Per danni dipendenti da tali fatti la domanda di risarcimento deve essere presentata entro il termine perentorio di mesi sei dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dal giorno della esplosione, se questa avvenga, dopo l'anzidetta data.

Art 3.

Sono ammesse al risarcimento soltanto le persone fisiche e giuridiche che abbiano rispettivamente cittadinanza o nazionalita' italiana.

Si considerano stranieri gli enti di qualsiasi natura e le societa' civili e commerciali che abbiano, o avevano al momento del danno, in prevalenza interessi stranieri. Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 decidono, di caso in caso e con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni.

Le Commissioni stesse possono altresi' determinare l'indennizzo da attribuirsi eventualmente ai cittadini italiani per il danno subito in proporzione alla quota da essi posseduta in enti o imprese straniere.

Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potra' provvedere in base a trattati da concludersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati.

Art 4.

Sono esclusi dal risarcimento coloro che siano stati condannati per i reati previsti ai capi I e II del titolo primo, libro secondo, del Codice penale comune, nonche' agli articoli 71, 72, 73, 77, prima parte, 78, 79, 80 del Codice penale per l'esercito, agli articoli 71, 72, 73, 74, 78, prima parte, 79, 80, 81, 82, del Codice penale militare marittimo, ed agli articoli 352 e 353 del testo della legge di guerra approvato con Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415.

Le Commissioni di cui agli articoli 15 e 17 potranno negare qualsiasi indennizzo al danneggiato, qualora sia pro a voto che egli abbia commesso frode, diretta ad ottenere il risarcimento in misura superiore alla entita' reale del danno.

Art 5.

Qualora gli immobili danneggiati appartengano a persone od enti esclusi dal risarcimento ai sensi degli articoli 3 e 4, l'indennita' e' liquidata a favore dei creditori ipotecari, purche' i diritti relativi risultino inscritti presso le Conservatorie delle ipoteche in data anteriore al 10 giugno 1940-XVIII.

In tal caso l'indennita' sara' corrisposta ai detti creditori fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei loro crediti, come sopra inscritti, in base a regolare accordo intervenuto tra gli stessi o a provvedimento della autorita' giudiziaria competente.

Per l'esercizio della facolta' di cui al presente articolo, i creditori ipotecari, o uno di essi, dovranno presentare formale istanza all'ufficio liquidatore competente nel termine perentorio di mesi due dalla scadenza di quello fissato al danneggiato per la presentazione della domanda di risarcimento.

Art 6.

Il risarcimento per le cose mobili, quando ne siano provate l'esistenza e la susseguente perdita, corrisponde al valore venale in comune commercio che esse avevano al momento del danno, diminuito del valore dell'eventuale parte residua. Per gli oggetti destinati dal...

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