Funzionamento del Centro di informazione italiano, di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 3).
INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;
Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero;
Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
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Nel presente Regolamento, si intendono per:
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´decretoª: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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´Centroª: il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP, ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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´assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motoreª: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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´mandatario per la liquidazione dei sinistriª: persona od ente designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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´imprese italianeª: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
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´altre impreseª: le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, abilitate all'esercizio dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
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´ANIAª: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.
Art. 2.
Istituzione e funzionamento
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Presso l'ISVAP e' istituito il Centro con la finalita' di fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151 del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.
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L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:
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acquisizione delle informazioni di cui all'art. 154 del decreto;
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trasmissione dei dati ai richiedenti.
Art. 3.
Informazioni trattate
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Nel Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del decreto, sono trattati i seguenti...
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