Funzionamento del Centro di informazione italiano, di cui al titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo V (risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 3).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI

INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il Capo V del Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero;

Ritenuta la necessita' di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano in conformita' all'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente Regolamento, si intendono per:

    1. ´decretoª: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    2. ´Centroª: il Centro di informazione italiano istituito presso l'ISVAP, ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    3. ´assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motoreª: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    4. ´mandatario per la liquidazione dei sinistriª: persona od ente designato, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dalle imprese di assicurazione che coprono la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente in Italia per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore, in ciascuno Stato membro ai fini della gestione e liquidazione dei sinistri di cui all'art. 151 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    5. ´imprese italianeª: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi di cui al ramo 10 diversi dalla responsabilita' del vettore di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    6. ´altre impreseª: le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia, abilitate all'esercizio dell'assicurazione di cui alla lettera c) in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;

    7. ´ANIAª: l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

    Art. 2.

    Istituzione e funzionamento

  2. Presso l'ISVAP e' istituito il Centro con la finalita' di fornire ai danneggiati, a seguito di sinistri previsti all'art. 151 del decreto, le informazioni di cui al successivo art. 155.

  3. L'attivita' del Centro si articola nelle seguenti fasi:

    1. acquisizione delle informazioni di cui all'art. 154 del decreto;

    2. trasmissione dei dati ai richiedenti.

    Art. 3.

    Informazioni trattate

  4. Nel Centro, in conformita' a quanto previsto dall'art. 154 del decreto, sono trattati i seguenti...

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