Il Risarcimento del Danno nel Codice Delle Assicurazioni (Parte prima)

AutoreEdgardo Colombini
CaricaIspettore assicurativo.
Pagine735-771

Page 735

    Sul prossimo numero della rivista verrà pubblicata la seconda ed ultima parte dell'articolo.
Parte prima

@1. Ambito dell'assicurazione obbligatoria.

- Rinviando ad un più lontano momento l'esame e le conseguenti considerazioni sulla giurisprudenza che si andrà via via formando in materia di procedure di liquidazione dei danni causati a soggetti che abbiano residenza nel territorio della Repubblica dalla circolazione dei veicoli a motore dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni, approvato con D.L.vo 7 settembre 2006, n. 209, pensiamo di affrontare per ora - ovviamente senza pretese di completezza data la vastità della materia - alcune riflessioni su taluni punti del Codice delle assicurazioni, raffrontandoli - quando opportuno - con la legislazione preesistente.

L'art. 122 del Codice delle assicurazioni, nell'in dicare i veicoli a motore soggetti all'obbligo della assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c., ricalca con alcune integrazioni il testo dell'art. 1 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 così come risultante al definitivo con le modifiche apportate via via nel tempo.

Si fa riferimento innanzitutto, oltre che alla responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c. (responsabilità del conducente di un veicolo senza guida di rotaie - primo comma - in solido con il proprietario o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio - terzo comma -) anche a quella del locatario - sempre in solido con il conducente - come previsto dall'art. 91, comma 2, c.s.

Sempre al primo comma dell'art. 122 del Codice delle assicurazioni si rimanda al Regolamento del Ministero delle attività produttive, su proposta dell'Isvap, la individuazione delle tipologie di veicoli esclusi dall'obbligo dell'assicurazione e delle aree equiparate a quelle di uso pubblico che, per il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della L. 24 dicembre 1969, n. 990) - il quale, fra l'altro, non figura nell'elenco delle abrogazioni espresse di cui all'art. 354 del Codice delle assicurazioni - erano tutte quelle, di proprietà pubblica o privata, che fossero aperte alla circolazione del pubblico. Interessante in proposito, per un orientamento di carattere generale, la decisione della III sezione della Corte di cassazione civile del 9 febbraio 1998, n. 1321, secondo la quale «le norme sull'assicurazione obbligatoria si estendono ai veicoli circolanti su aree private solo se aperte alla circolazione del pubblico, nelle quali cioè si può circolare anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità; non rientrano pertanto nel novero di tali aree le autofficine nelle quali l'accesso è consentito ai proprietari dei veicoli per riparazioni, e nel cui interno non si svolge un traffico veicolare, ma solo una attività di spostamento dei veicoli in dipendenza dei lavori».

Confermata l'assicurazione per i danni alla persona dei trasportati quale che sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art. 122, comma 2, Codice delle assicurazioni).

Il terzo comma dell'art. 122 rielabora, invece, il testo del terzo comma dell'art. 1 della L. n. 990/69, abrogato con l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (art. 354).

Sin dalle origini - rimanendo quindi inalterata in occasione delle integrazioni e/o modifiche verificatesi nel tempo - questa disposizione prevedeva che l'assicurazione dispiegasse i suoi effetti, limitatamente ai danni ai terzi non trasportati e ai trasportati contro la loro volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo rivalsa dell'assicuratore verso il conducente. Accortamente precisava poi talora la giurisprudenza (Trib. Monza, sez. III, 2 marzo 1999, n. 511, in questa Rivista 2000, 58) che «con riferimento all'azione di risarcimento intentata da un soggetto coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava ad essere trasportato su di un'autovettura rubata, deve ritenersi che, ai fini della operatività della garanzia assicurativa obbligatoria, alla locuzione di trasportato contro la propria volontà ex art. 1, terzo comma, L. n. 990/69, non possa unicamente attribuirsi il significato letterale di soggetto la cui volontà sia coartata mediante violenza o minaccia fisica, ma ad esso debba parificarsi l'ipotesi in cui il trasportato non abbia potuto orientare consapevolmente la propria volontà di accettare il trasporto non essendo a conoscenza della provenienza furtiva del veicolo».

Si prevede invero al terzo comma dell'art. 122 del Codice delle assicurazioni una restrizione di carattere temporale a questa garanzia essendosi stabilito che l'assicurazione non ha effetto, nel caso diPage 736 circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatore in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di pubbica sicurezza. Contemporaneamente viene peraltro disposto che i danni causati da veicoli posti in circolazione ut supra siano risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Consap (punto d) del primo comma dell'art. 283 del Codice delle assicurazioni, come da espresso richiamo dell'art. 122). Con ciò aggiungendo un ulteriore caso di intervento del Fondo di garanzia alla elencazione dell'art. 19 della L. n. 990/69 rimasto, sotto questo profilo, inalterato nel tempo.

Al riguardo pensiamo che sarebbe stato opportuno, all'art. 283, comma 1 lett. d), precisare che l'obbligo a carico del Fondo di garanzia scatta dal giorno successivo a quello della denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza: sino a quel momento - con deduzione a contrariis - è infatti valida la garanzia prevista dall'art. 122. Il silenzio mantenuto in proposito all'art. 283, con la sua enunciazione generica, potrebbe invero ingenerare qualche contrasto sulla compagnia obbligata al risarcimento prima del giorno previsto dall'art. 122: l'assicuratore del veicolo o il Fondo di garanzia nei cui confronti non si indica alcun dies a quo? L'art. 122, scrivendo «fermo quanto disposto (genericamente, senza data di decorrenza per questo intervento: n.d.r.) dall'art. 283, comma 1, lett. d)», potrebbe far pensare ad una prevalenza del Fondo di garanzia, anche se non era certo questa la volontà del legislatore.

Forse più opportunamente sarebbe stato meglio scrivere «l'assicurazione non ha effetto... a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza, giorno dal quale diviene operativo l'obbligo di risarcimento a carico del Fondo di garanzia, secondo quanto disposto dall'art. 283».

Ispirata a principi di equità la disposizione della seconda parte del terzo comma dell'art. 122 in virtù della quale, in deroga all'art. 1896 c.c., primo comma, ultima parte, l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione (dopo la denuncia del furto patito: n.d.r.) al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334 (sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni medesime erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore).

Nulla innovato con il quarto comma dell'art. 122 del Codice delle assicurazioni rispetto a quanto stabilito dall'art. 1 bis della L. n. 990/69 in materia di garanzia assicurativa per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, per tale intendendosi uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea, secondo la definizione dell'art. 1, comma primo, lett. bbb).

Inalterate le disposizioni in materia di gare e competizioni sportive anche se in circuiti chiusi (art. 124).

@2. Documentazione assicurativa

- L'art. 127 del Codice delle assicurazioni al secondo comma integra quanto già disposto dall'art. 7, comma 2, della L. n. 990/69 con l'ovvio riferimento al comma 3 prima parte dell'art. 122 - di cui ci siamo occupati poc'anzi - per escludere la prosecuzione della garanzia assicurativa dal giorno successivo a quello della denuncia del furto del veicolo all'Autorità di pubblica sicurezza.

Eliminate con il terzo comma dell'art. 127 - che innovativamente conferisce cinque giorni di tempo dalla data del pagamento del premio per l'esposizione del contrassegno sul veicolo - le puntigliose indicazioni sulla collocazione del contrassegno contenute nel quarto comma dell'art. 7 della L. n. 990/ 69.

Mentre in precedenza era il Regolamento di esecuzione della L. n. 990/69 che all'art. 9 (cui rimandava il quinto comma dell'art. 7 della legge) stabiliva i requisiti del certificato di assicurazione, ora sarà l'Isvap, con suo regolamento, a provvedere a questo incombente relativo a certificati e contrassegni.

Contrassegno la cui esposizione assolve alla funzione di consentire al danneggiato da un sinistro della circolazione di individuare la società di assicurazione che garantisce il veicolo per la responsabilità civile. Valga in proposito ricordare quanto precisato dalla Corte Suprema (sez. III, 23 aprile 2001, n. 6026, in questa Rivista 2001, 543), secondo la quale «in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato, assolvendo la funzione di comunicare ai terzi la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento in detta comunicazione. Ne consegue che il danneggiato che...

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