Il Risarcimento del Danno nel Codice Delle Assicurazioni(Parte seconda)

AutoreEdgardo Colombini
CaricaIspettore assicurativo.
Pagine873-892

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@13. Fondo di garanzia

- Nato con l'art. 19 della L. n. 990/69 presso l'Istituto nazionale delle assi curazioni, il Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali vi è obbligo di assicurazione nei tre casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, da veicolo non risultante coperto da assicurazione e da veicolo assicurato presso una compagnia la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi pervenga successivamente, è ora disciplinato, come fondo costituito presso la Consap, dall'art. 283 del Codice delle assicurazioni con l'inserimento di un quarto caso rappresentato dall'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatore in caso di locazione finanziaria, così raccordandosi con la disposizione del terzo comma dell'art. 122.

Sono rimaste inalterate per le prime tre ipotesi del primo comma dell'art. 283 le precedenti limitazioni circa i danni a cose e/o persone, salva la necessaria modifica del riferimento monetario. Nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario e degli altri soggetti di cui al punto d) il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

Differenziazione poi prevista per i limiti dei risarcimenti, in quanto che, per i sinistri causati da veicoli non identificati, in relazione ai quali il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona, il danno è risarcito nel limite dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nel regolamento di cui all'art. 128 relativamente alle autovetture ad uso privato, mentre per i casi di veicoli non assicurati o di veicoli assicurati presso impresa in stato di liquidazione coatta - o che vi venga posta successivamente - e di veicoli in circolazione contro la volontà delle persone indicate al punto d) del primo comma dell'art. 283, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'art. 128 per i veicoli della medesima categoria.

Non è però il Fondo di garanzia a provvedere alla gestione delle pratiche di risarcimento per le quattro ipotesi previste dal primo comma dell'art. 283 del Codice delle assicurazioni. La liquidazione dei danni è infatti effettuata, per il primo comma dell'art. 286, da una delle imprese designate dall'Isvap per periodi temporali specificati e suddivisioni territoriali. Le somme pagate da queste compagnie di assicurazione, comprese le spese e al netto di quanto recuperato in sede di regresso in virtù del disposto dell'art. 292 (nei confronti dei responsabili del sinistro per l'ipotesi di incidente cagionato da veicolo non identificato ma successivamente rintracciato, o da veicolo non coperto da assicurazione o da veicolo posto in circolazione contro la volontà delle persone dianzi indicate), sono rimborsate dalla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni in precedenza stipulate con l'approvazione del Ministero delle attività produttive su proposta Isvap.

Il Fondo di garanzia, per parte sua, in base al quinto comma dell'art. 283, è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i creditori di assicurazione indicati all'art. 257 comma 4, lettera A).

Diversa, per quanto collocata nella seconda parte dello stesso comma 5 dell'art. 283 del Codice delle assicurazioni, la situazione ipotizzata della compagnia di assicurazione che abbia provveduto alla liquidazione del danno ai sensi dell'art. 150 (o 149?) in procedura di risarcimento diretto: in questo caso l'impresa ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile non potendo trovare, in questa situazione, applicazione la regolazione dei rapporti economici per la gestione del risarcimento diretto così come strutturata dall'art. 13 del Regolamento di attuazione dell'art. 150.

L'impresa designata, che anche in via di transazione ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma primo, lettere a), b), d) (veicolo non identificato, non assicurato, in circolazione contro la volontà delle persone già in precedenza ricordate) ha azione di regresso nei confronti del respon- Page 874 sabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato oltre a interessi e spese (primo comma dell'art. 292 Codice delle assicurazioni).

Per l'ipotesi, invece, di veicolo assicurato da impresa posta in liquidazione coatta - o che vi venga posta successivamente -, l'impresa designata che ha risarcito il danno è surrogata (per il secondo comma dell'art. 292) nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti soggetti.

Per quanto concerne le condizioni di procedibilità in causa da parte del danneggiato per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti le disposizioni sono differenziate ed anche diverse rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza all'art. 145 del Codice delle assicurazioni.

Nei casi di sinistro causato da veicolo non identificato, da veicolo non coperto da assicurazione, da veicolo posto in circolazione contro la volontà dei soggetti indicati al punto d) del primo comma dell'art. 283 l'azione può essere proposta per il primo comma dell'art. 287 solo dopo che sia decorso il termine di 60 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata all'impresa designata ed alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada: è evidente che qui ci si trova di fronte ad un rallentamento di fatto dal momento che il danneggiato deve mettere in conto anche il tempo che gli sarà necessario ad individuare la compagnia designata cui indirizzare la richiesta risarcitoria, dato che può essergli fornito abbastanza rapidamente dagli uffici della sua compagnia di assicurazione (discorso diverso se dovesse trattarsi di un terzo passante che, non avendo un assicuratore cui rivolgersi ed avendo riportato lesioni, potrà chiedere l'assistenza di un legale, come già indicato in precedenza anche da noi).

Ove, invece, il veicolo danneggiante risulti assicurato presso una impresa in stato di liquidazione coatta (lettera c, comma 1 dell'art. 283) l'azione per il risarcimento può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sei mesi dal giorno in cui è stato richiesto il risarcimento: il che non è poco, visto che in questa situazione gli aventi diritto al risarcimento dei danni devono presentare la domanda al commissario liquidatore, anche se la stessa richiesta fosse stata già inviata in precedenza all'impresa posta in liquidazione coatta.

Può verificarsi il caso che, pur dopo la richiesta di risarcimento danni alla Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada, venga individuata l'impresa di assicurazione del responsabile (così il secondo comma dell'art. 287 del Codice delle assicurazioni, anche se più propriamente avrebbe dovuto precisarsi che, individuato il veicolo in precedenza non identificato - poiché questa è l'ipotesi prevista alla lettera a, primo comma dell'art. 283 - è stato possibile conoscerne l'assicuratore): in questa situazione il danneggiato non è tenuto a rinnovare la domanda di risarcimento. Disposizione che lascia perplessi perché, se da un lato appare andare incontro al danneggiato non obbligandolo alla rinnovazione della procedura già avviata, dall'altra sottrae alla società assicuratrice al definitivo tenuta al risarcimento del danno quello spatium deliberandi che è alla base della moratoria prevista dalle condizioni di procedibilità. Si dirà che l'impresa designata passa all'assicuratore individuato richiesta ed elementi nel frattempo raccolti, ma il risultato finale nella tempistica può non essere identico.

Fermo restando che l'azione esercitata per il risarcimento del danno deve essere promossa solo nei confronti dell'impresa designata, è prevista la possibilità che la Consap - Fondo di garanzia per le vittime della strada intervenga in giudizio, anche in grado di appello (comma 3 art. 287 del Codice delle assicurazioni).

In conformità al principio già sancito dall'art. 144 comma 3, deve essere convenuto in giudizio - nell'ipotesi di danno causato da veicolo non coperto da assicurazione (lettera b, comma 1, art. 283) - anche il responsabile del danno oltre alla impresa designata, mentre nel caso di veicolo assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta o che vi venga posta successivamente (lettera c, primo comma art. 283) deve essere convenuto in giudizio, oltre all'impresa designata, anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione (comma 5, art. 287).

Non si capisce perché, in quest'ultimo specifico caso, il responsabile del danno - che è contraddittorio fondamentale per il principio che sta alla base dell'art. 2054 c.c., richiamato all'art. 122 del Codice delle assicurazioni, tanto è vero che l'art. 144 ne prescrive la chiamata in giudizio pur in sede di azione diretta - non sia menzionato e non ne occorra la presenza in causa.

In conformità con quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 144 del Codice delle assicurazioni l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti all'art. 283 comma 1 lettere a), b), d) (veicolo non identificativo, veicolo non assicurato, veicolo posto in circolazione contro la volontà dei soggetti ripetutamente già indicati) è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta...

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