Se il danno risarcibile alla persona ritorna ad essere uno solo

AutoreGiovanni Benito Agrizzi
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Nella giurisprudenza di oggi sta dilagando il principio che riconosce ai lesi un solo risarcimento del danno alla persona, ritornando, così, ai primi anni '80.

Infatti, fino ai primi anni '80, veniva risarcito ai lesi un solo danno, che veniva chiamato «invalidità» e rappresentava il risarcimento del danno alla capacità lavorativa generica, quale mediana riduzione di efficienza in tutti i lavori e in tutti i servizi esistenti al mondo, secondo i principi della legge Inail del 1965, recepiti nella successiva L. n. 990/1969, che istituiva l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

Nel 1977, con l'art. 4 della L. 26 febbraio 1977, n. 39, il legislatore ribadiva questi principi Inail e fissava dei limiti minimi invalicabili di risarcimento per tutti indistintamente i lesi, cioè anche per i lesi che non erano lavoratori dipendenti o autonomi, cioè, anche per i bambini, per i vecchi, per le casalinghe, per i disoccupati, cioè per coloro che non lavoravano, o che avevano un lavoro privo di reddito reale.

Con l'art. 4, terzo comma, della L. n. 39/1977, l'invalità veniva risarcita come tale, esattamente come avviene nella legge Inail. Negare questa verità storica non è possibile, poiché, essendo questo ricarcimento l'unico riconosciuto al leso dal legislatore, se lo si negasse vorrebbe dire che dalla nascita della L. n. 990/1969, fino agli anni '80, cioè fino a quando i giudici non hanno concesso ai lesi il c.d. danno biologico, l'invalidità provocata ad un bambino, ad un giovane, ad un vecchio, ad una persona disoccupata, o ad una persona che non aveva un reddito reale (ad esempio, ad una casalinga o ad un collaboratore familiare), sarebbe rimasta senza risarcimento. E ciò è ovviamente ridicolo.

Perciò, per precisa volontà del legislatore l'invalidità fino ai primi anni '80, veniva sì risarcita come unico danno; però, secondo le garanzie e le certezze del primo e del terzo comma dell'art. 4 della L. n. 39/1977.

Successivamente, negli anni '80, i giudici riconobbero che i danni risarcibili alla persona erano due, poiché, oltre a quello già riconosciuto fino ad allora dal legislatore, essi riconobbero al leso l'ulteriore danno biologico: cioè, «tutte le conseguenze pregiudizievoli che l'invalidità produce negli aspetti della vita del leso diversi dall'attitudine a produrre reddito» (sentenza Corte cost. 27 dicembre 1991, n. 485).

Oggi i giudici ritengono di negare ai lesi tale duplicità nel risarcimento del danno alla persona...

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