Ris. (Min. econ. e fin.) 22 luglio 2013, n. 8/DF

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leg
5/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter
del presente articolo, con il decreto di cui all’articolo 16, comma
2, sono determinati:
a) l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti
agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ri-
partizione tra le parti;
b) i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità
proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non su-
periori al 25 per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi
in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi del-
l’articolo 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi
dell’articolo 5, comma 2»;
2) prima del comma 6 sono inseriti i seguenti:
«5 bis. Quando la mediazione è condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, ovvero è di-
sposta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del presente
decreto, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte
che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spe-
se dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giu-
stizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, e successive modif‌icazioni. A tale f‌ine la parte
è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere
autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena
di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione
necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5 ter. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incon-
tro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi
trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
VII
Circ. (Min. svil. econ.) 25 giugno 2013, n. 12976. Chiarimenti
in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legge 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della
prestazione energetica degli edif‌ici.
Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno
2013, n. 63 recante il recepimento della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia.
Con tale provvedimento viene soppresso l’attestato di certif‌i-
cazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo,
l’attestato di prestazione energetica (di seguito APE) , rispon-
dente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stam-
pa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione
dell’attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
L’articolo 4, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, di-
spone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica
sarà def‌inita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo eco-
nomico. Si tratta in realtà di un’attività di aggiornamento della
disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l’istituto della
certif‌icazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi
diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è
contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del decreto legislativo
192/2005, in particolare nel decreto del Presidente della Repub-
blica 2 aprile 2009, n.59 contenente le modalità di calcolo della
prestazione energetica riconducibili alla direttiva 2002/91/CE. 2
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme transitorie
contenute all’articolo 9 del decreto legge 63/2003 per il calcolo del-
le prestazioni energetiche degli edif‌ici fanno riferimento al D.P.R.
59/2009 e a specif‌iche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, l’articolo 13 dello stesso decreto legge
63/2013 prevede che, solo dall’entrata in vigore dei decreti di ag-
giornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sia abrogato
il D.P.R. 59/2009; ciò, con l’evidente f‌inalità di non creare vuoti
normativi e di consentire una applicazione agevole della norma,
basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già suff‌icien-
temente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Pertanto, f‌ino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo
4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redi-
gendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle
Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni
normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, in for-
za dell’articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, si
seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.
VIII
D.L. 28 giugno 2013, n. 76. Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore
aggiunto (IVA) e altre misure f‌inanziarie urgenti (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 150 del 28 giugno 2013) , convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 99 (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 196 del 22 agosto 2013).
(Estratto)
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
E ALTRE MISURE URGENTI
11. (Disposizioni in materia f‌iscale e di impegni internazionali
e altre misure urgenti). 11 bis. I pagamenti degli stati di avanza-
mento dei lavori (SAL) degli edif‌ici della ricostruzione privata,
emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono
effettuati, dal presidente del consorzio, dall’amministratore del
condominio, o dal proprietario benef‌iciario nel caso in cui l’unità
immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condomi-
nio, solo a fronte di autocertif‌icazione ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, rilasciata dall’impresa aff‌idataria dei lavori con cui si atte-
sti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e
dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente SAL.
L’autocertif‌icazione non si applica alla rata f‌inale del pagamento.
IX
Ris. (Min. econ. e f‌in.) 22 luglio 2013, n. 8/DF. Imposta municipa-
le propria (IMU) di cui all’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul
lastrico solare. Quesito.
Con il quesito in oggetto è stato chiesto se, nel caso di uti-
lizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico da asservire all’eff‌icientamento energetico di un im-
mobile, tale lastrico, durante la fase di costruzione dell’impianto
stesso, possa essere considerato un’area edif‌icabile, ai f‌ini del-
l’imposta municipale propria (IMU) , di cui all’art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge

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