Ris. (Ag. Entrate) 24 gennaio 2014, n. 14/E

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2/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Si evidenzia, peraltro, che esulano dalle competenze della
scrivente i prof‌ili afferenti la legittimità o meno, ai f‌ini della
disciplina urbanistica e della normativa in materia di turismo,
del cambiamento di destinazione urbanistica dell’unità abitativa
(da turistico-alberghiera a residenziale), nonché dell’eventuale
mutamento di conf‌igurazione dell’originaria struttura ricettiva.
Quanto sopra, fatti salvi, come già evidenziato, gli aspetti corre-
lati alla correttezza della delimitazione del cespite dichiarato,
del classamento, della consistenza e della rendita, nonché i pro-
f‌ili concernenti la verif‌ica della relativa correttezza.
In merito alla locazione delle singole unità abitative, si fa
presente che il trattamento IVA da applicarsi è quello previsto
dall’articolo 10, n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972. Le suddette ope-
razioni saranno, pertanto, esenti, salvo che le imprese costrut-
trici che le pongono in essere optino per l’imponibilità. L’aliquota
applicabile, ove non ricorra l’ipotesi di esenzione, sarà quella
ridotta nella misura del 10 per cento ai sensi del numero 127
duodevicies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA.
Dall’ambito di esenzione devono ritenersi escluse, tuttavia, in
conformità a quanto espressamente stabilito dalla normativa co-
munitaria [Direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, art.
135, punto 2, lettera a), rifusione della VI Direttiva 17 maggio
1977, n. 77/388/CEE, art. 13, Parte B, lettera b), n. 1], le pre-
stazioni di alloggio effettuate nel settore alberghiero, individuato
secondo le def‌inizioni degli ordinamenti interni dei singoli Stati
membri.
Pertanto, qualora le unità abitative in commento siano loca-
te - nell’ambito di un’attività riconducibile al settore turistico-
alberghiero secondo la normativa regionale di settore - ad uso
turistico, i relativi canoni resteranno assoggettati ad IVA con ap-
plicazione dell’aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120 della
Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare
1 marzo 2007, n. 12/E e risoluzione 10 agosto 2004, n. 117/E),
riferito alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive.
Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella catego-
ria D/2 saranno, invece, esenti da IVA, salvo opzione (articolo 10,
n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972) e i relativi canoni, ove non torni
applicabile il regime di esenzione, saranno assoggettati ad IVA
con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.
Si fa presente, inf‌ine, che alla luce dei principi espressi con la
circolare n. 27/E del 4 agosto 2006, confermati con la circolare n.
22/E del 28 giugno 2013, secondo cui la distinzione tra fabbricati
abitativi e fabbricati strumentali si basa su un criterio oggettivo
legato alla classif‌icazione catastale, a prescindere dal loro effet-
tivo utilizzo, devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la
risoluzione n. 321 dell’8 ottobre 2002.
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché le istruzioni for-
nite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano
puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uff‌ici
dipendenti.
X
Ris. (Ag. Entrate) 24 gennaio 2014, n. 14/E. Istituzione dei codi-
ci tributo per il versamento, tramite modello F24. Versamenti
con elementi identif‌icativi, delle somme dovute in relazione
alla registrazione dei contratti di locazione e aff‌itto di beni
immobili - articolo 17, comma 1, del Testo Unico del Regi-
stro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
L’articolo 17 del Testo Unico del Registro (TUR), approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, disciplina le “Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
dei contratti di locazione e di aff‌itto di beni immobili”.
In particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che
“L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione
e aff‌itto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato non-
ché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli
stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta
giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei
soggetti incaricati della riscossione (…). Il successivo comma
3 dispone che “Per i contratti di locazione e sublocazione di im-
mobili urbani di durata pluriennale l’imposta può essere assolta
sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero
annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno.
(…). L’imposta relativa alle annualità successive alla prima, an-
che conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte,
deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”.
Inoltre, la disposizione dettata dalla nota I all’articolo 5 della
Tariffa, Parte Prima, allegata al TUR , prevede che “Per i con-
tratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del con-
tratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di
interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
del 3 gennaio 2014 sono state estese, in attuazione dell’articolo 2
del decreto del Ministro dell’economia e delle f‌inanze 8 novem-
bre 2011, le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del
relazione alla registrazione dei contratti di locazione e aff‌itto di
beni immobili esistenti nel territorio dello Stato.
Per consentire il versamento delle predette somme, si istitui-
scono i seguenti codici tributo da utilizzare esclusivamente nel
modello “F24 Versamenti con elementi identif‌icativi”:
- “1500” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione”;
- “1501” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Imposta di Registro per annualità successive”;
- “1502” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Imposta di Registro per cessioni del contratto”;
- “1503” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto”;
- “1504” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto”;
- “1505” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI - Imposta di Bollo”;
- “1506” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI - Tributi speciali e compensi”;
- “1507” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI
IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima regi-
strazione”;
- “1508” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI
IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima regi-
strazione”;
- “1509” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI
IMMOBILI -Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi”;
- “1510” denominato “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IM-
MOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di
annualità e adempimenti successivi”.
Inoltre, per consentire la corretta identif‌icazione nel modello
“F24 Versamenti con elementi identif‌icativi” del soggetto quale
“controparte” del contratto, si istituisce il seguente codice iden-
tif‌icativo:
- “63” denominato “Controparte”.

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