Ris. (Ag. Entrate) 10 agosto 2012, n. 84/E

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leg
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Arch. loc. e cond. 5/2012
VIII
Ris. (Ag. Entrate) 10 agosto 2012, n. 84/E. Interpello -
Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 28 del DPR
29 settembre 1973, n. 600
Con l’interpello specif‌icato in oggetto, concernente
l’interpretazione dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n.
600, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito GSE) è una
società per azioni interamente posseduta dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze che esercita i propri diritti
d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Tale società ha un ruolo centrale nella promozione,
nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili
in Italia. Più precisamente, il GSE è il “soggetto attuatore”
delle politiche economiche nazionali per l’incentivazione
della produzione di energie rinnovabili.
Nell’ambito della sua funzione di soggetto attuatore, il
GSE corrisponde ai soggetti produttori di energia da fonte
fotovoltaica, tra i quali sono inclusi anche i condomini, la
tariffa incentivante o conto energia.
Chiarimenti circa il trattamento f‌iscale da riservare alla
tariffa incentivante sono stati forniti dalla Agenzia delle
Entrate con la circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E.
In particolare, il citato documento, nel chiarire quali sono
le regole f‌iscali da applicare a tale tariffa a seconda del
soggetto percettore, ha precisato, tra l’altro, che le somme
percepite dal condominio a titolo di tariffa incentivante in
relazione all’energia prodotta con impianti di potenza f‌ino
a 20 kW asserviti al condomino medesimo, non assumono
rilevanza f‌iscale, al pari di quella percepita dalle persone
f‌isiche e dagli enti non commerciali che gestiscono
impianti fotovoltaici della stessa potenza per soddisfare
principalmente le esigenze domestiche.
L’istante osserva, tuttavia, che nel medesimo documento
non viene esplicitato come deve essere considerato ai f‌ini
f‌iscali il condominio nel caso in cui utilizzi un impianto, di
potenza pari o inferiore a 20 kw in relazione al quale opti
per la cessione integrale o parziale alla rete dell’energia
prodotta, oppure, di potenza superiore a 20 kw.
Ciò stante, chiede di sapere se nei suddetti casi i condomini
debbano essere considerati, sulla base di quanto affermato
nella circolare per le persone f‌isiche e gli enti non
commerciali, soggetti esercenti un’attività commerciale e,
dunque, soggetti che devono emettere fattura nei confronti
del GSE e nei cui confronti, il GSE stesso, deve operare la
ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600 del
1973, in relazione alla tariffa incentivante ad essi erogata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante osserva che i condomini sono “soggetti” che
svolgono una mera funzione gestionale della proprietà
comune, in rappresentanza e nell’interesse dei partecipanti
al condominio stesso.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (cfr.
Corte di Cassazione sentenza del 14 dicembre 1993
n.12304) ritenendo che il condominio non è un soggetto
giuridico dotato di propria personalità, distinta da quella
di coloro che ne fanno parte, bensì un ente di gestione
che opera in rappresentanza e nell’interesse comune dei
partecipanti, limitatamente all’amministrazione ed al
buon uso della cosa comune.
Da un punto vista f‌iscale il condominio non ha soggettività
tributaria; la prassi vigente considera in effetti il
condominio come un soggetto “trasparente” che non
assume mai la qualif‌ica di soggetto passivo di imposta.
Ciò premesso la società osserva che, sebbene il condomino
svolga un’attività gestionale, non è escluso che tale
gestione gli consenta di conseguire dei redditi imputabili,
anziché al condominio, ai singoli condòmini che lo
costituiscono. Infatti, nell’ambito della produzione di
energia fotovoltaica, sulla base di quanto chiarito nella
circolare n. 46/E del 2007 “nel caso in cui il condominio
abbia installato impianti di potenza inferiore a 20 kW con
destinazione dell’energia esuberante al mercato (…) i
proventi derivanti dalla vendita dell’energia costituiscono
reddito da imputare direttamente in capo ai singoli
condomini in proporzione ai millesimi di proprietà”.
Ad avviso dell’istante “la mancanza di soggettività
tributaria del condominio non deve però essere considerata
in modo assoluto. Il condominio non è soggetto passivo
di imposta f‌intantoché l’utilizzazione delle parti comuni
dell’immobile avviene nell’ambito della gestione e
godimento di parti comuni. Nel momento in cui il bene è
sottratto all’uso comune e destinato esclusivamente ad una
utilizzazione economica abituale non si è più nell’ambito
di una comunione bensì nell’ambito di una attività di tipo
commerciale (in tal senso, Decisione della Commissione
Tributaria centrale sez. XXII del 14 ottobre 1981, n. 8928
e Commissione Tributaria Reg. Sicilia Sentenza n. 220 del
8 febbraio 2002)”.
In altri termini il GSE evidenzia che nei casi in cui le
strutture comuni siano utilizzate per f‌ini diversi da quelle
strettamente condominiali, si concretizza lo svolgimento
di un’attività commerciale. Pertanto, atteso che la
stessa non può essere riferibile al condominio in quanto
non è soggetto d’imposta, ritiene che nella fattispecie
il condominio stesso “assurge quindi ad una f‌ictio juris,
dietro la quale si palesa una forma di associazionismo
commerciale”. In tale ipotesi a parere della società istante
si è, quindi, in presenza “di una società di fatto che in
connessione all’esercizio di una attività commerciale
assume ai f‌ini f‌iscali la veste formale di società in nome
collettivo, ex articolo 5, comma 3, lettera b) del TUIR”.
In sostanza il condominio rappresenterebbe “una sorta di
schermo dietro il quale si materializza una società di fatto
(tra i condòmini) per la quale non è necessario accertare
i requisiti dell’abitualità, sistematicità e continuità
dell’attività economica. Difatti, la dottrina prevalente

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