Ris. (Ag. entr.) 4 marzo 2013, n. 15/E

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3/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
qualità personali e che non possono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Tuttavia, a decorrere dal 30 giugno 2012, si ritiene sus-
sistere, anche per i dati attestati dai certif‌icati catastali,
l’obbligo previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del D.P.R.
n. 445 del 2000, in virtù del quale le pubbliche ammini-
strazioni sono tenute all’acquisizione d’uff‌icio di “tutti i
dati ed i documenti che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interes-
sato degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti (…)”.
Da ultimo, la legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha conver-
tito con modif‌icazioni il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
ha introdotto il comma 5 bis all’articolo 6 che stabilisce “Le
Agenzie f‌iscali e gli agenti della riscossione (…) per l’esple-
tamento dei compiti istituzionali accedono, anche con mo-
dalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi
di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e
dell’anagrafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del
territorio, nonché delle banche dati del libro fondiario e del
catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.”.
Alla luce delle disposizioni soprarichiamate ed in con-
siderazione della possibilità per gli uff‌ici dell’Agenzia del-
le entrate che ricevono le dichiarazioni di successione di
accedere, mediante il Sistema Informatico, all’applicazio-
ne “SISTER”, che consente il servizio telematico di visura
catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi
catastali (nonché dell’avvenuta incorporazione dell’Agen-
zia del territorio nell’Agenzia delle entrate stabilita del-
l’art. 23 quater del decreto legge n. 95/2012), si ritiene che
i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichia-
razione di successione debbano essere acquisiti d’uff‌icio
dall’Agenzia delle entrate e che i contribuenti non siano
più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli
“estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma
1, lettera e), del D.L.vo n. 346 del 1990.
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risolu-
zione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uff‌ici dipendenti.
V
Ris. (Ag. entr.) 4 marzo 2013, n. 15/E. Interpello ai sensi
dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Interventi
di manutenzione ordinaria - Aliquota IVA - Revisione
periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento,
condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati
a prevalente destinazione abitativa privata .
Con l’interpello specif‌icato in oggetto, concernente
l’interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972 , è stato espo-
sto il seguente
QUESITO
ALFA s.r.l. eroga servizi di assistenza e manutenzione
di impianti di riscaldamento e, in particolare, di caldaie
a gas. La sua attività prevalente consiste nelle revisione
periodica obbligatoria degli impianti privati di riscalda-
mento e nel controllo delle emissioni degli stessi.
Premesso quanto sopra, la società istante chiede se
le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti
192 e dal successivo decreto legislativo 29 dicembre 2006,
n. 311, possano essere assoggettate all’aliquota IVA ridotta
nella misura del 10 per cento prevista dall’articolo 7, com-
ma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999 n. 488 per “ le
prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere
a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DALL’ISTANTE
La società istante ritiene che l’attività di revisione pe-
riodica obbligatoria degli impianti privati di riscaldamento
e di controllo delle emissioni degli stessi costituisca inter-
vento di manutenzione ordinaria, sia per il suo carattere
periodico (i cui termini sono f‌issati ex lege) che per l’assen-
za di operazioni volte ad incrementare la resa degli impian-
ti o il loro valore originario. Ciò non di meno, è dell’avviso
che gli interventi, di cui al presente interpello, avendo ad
oggetto impianti privati e non condominiali debbano essere
assoggettati ad IVA con l’aliquota ordinaria del 21%.
PARERE DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge
23 dicembre 1999, n. 488, “ le prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’ar-
ticolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge
5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata” sono soggette all’imposta
sul valore aggiunto con l’aliquota del 10 per cento.
Al riguardo è opportuno premettere che l’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, cui rinvia la norma in
esame, recante la def‌inizione delle varie tipologie di inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio, è stato trasfuso
il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia. Tale Testo Unico rappresenta,
pertanto, la normativa di riferimento per l’individuazione
delle tipologie di interventi agevolati.
Si osserva, inoltre, che l’agevolazione tributaria, negli
anni passati oggetto di continue proroghe, è entrata a
regime per effetto dell’articolo 2, comma 11, della legge 23
Tra le prestazioni agevolate, in base al disposto di cui al
citato articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, rilevano, ai f‌ini del presente interpello,
gli interventi di manutenzione ordinaria, vale a dire quelli
che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e so-
stituzione delle f‌initure degli edif‌ici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in eff‌icienza gli impianti tecnologici
esistenti (articolo 31, primo comma, lettera a), della legge

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