Ris. (Ag. entr.) 13 febbraio 2013, n. 11/E

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leg
Arch. loc. e cond. 3/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere
integrati nella copertura degli IPCA.
7. (Entrata in vigore). Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta uff‌iciale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2012. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elemen-
ti e direttamente applicabile negli Stati membri conforme-
mente ai trattati.
IV
Ris. (Ag. entr.) 13 febbraio 2013, n. 11/E. Consulenza
giuridica - Uff‌ici dell’Amministrazione f‌inanziaria -
Allegati alla dichiarazione di successione - art. 30 del
D.L.vo n. 346 del 1990 - Estratti catastali relativi agli
immobili .
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chia-
rimenti in ordine alla documentazione da allegare alla
dichiarazione di successione, ai sensi dell’articolo 30 del
D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, si chiede il parere della scrivente in
ordine all’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30,
comma 1, lettera e), del D.L.vo n. 346 del 1990, di allegare
gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione
e, in caso affermativo, alla possibilità per il contribuente
di presentare le visure catastali degli immobili caduti in
successione in luogo delle certif‌icazioni catastali.
La summenzionata disposizione prevede l’allegazione
alla dichiarazione di successione degli “estratti catastali”
al f‌ine di consentire l’esatta identif‌icazione degli immobili
dichiarati per il successivo espletamento delle formalità
di competenza degli uff‌ici.
Al f‌ine di addivenire ad una soluzione della questione
interpretativa sottoposta all’attenzione della scrivente
appare necessario richiamare le disposizioni normative
applicabili in tema di semplif‌icazione dei procedimenti
amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a
realizzare la completa decertif‌icazione nei rapporti tra
pubblica amministrazione e privati.
Con particolare riguardo al rapporto f‌isco-contribuente,
l’articolo 6 dello Statuto del Contribuente prevede che
l’Amministrazione f‌inanziaria deve garantire l’assolvimento
dell’obbligazione tributaria con il minor aggravio possibile
per il contribuente. Infatti, in tema di semplif‌icazione, il
comma 3 del citato articolo 6 dispone che “L’amministrazio-
ne f‌inanziaria assume iniziative volte a garantire (…) che
il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno
costose e più agevoli.”. Al f‌ine di facilitare gli adempimenti
imposti al contribuente, il successivo comma 4 sancisce il
divieto di chiedere, in ogni caso, “documenti e informazioni
già in possesso dell’amministrazione f‌inanziaria o di altre
amministrazioni pubbliche”, acquisibili ai sensi dell’artico-
lo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di documen-
tazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, ha sancito per tutte le amministrazioni pub-
bliche ed i gestori di pubblici servizi il divieto di chiedere
al cittadino la produzione di atti o certif‌icati, prevedendo
l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certif‌i-
canti, delle informazioni relative a stati, qualità personali
e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni
sostitutive ovvero l’accettazione, qualora ne ricorrano le
condizioni, di autocertif‌icazioni.
L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha
riformulato come segue l’articolo 43, comma 1, del D.P.R.
n. 445 del 2000: “Le amministrazioni pubbliche ed i gestori
di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’uff‌icio le in-
formazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati ed i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell’interessato degli elementi indi-
spensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva
prodotta dall’interessato”.
Con tale ultima modif‌ica si è esteso l’obbligo dell’acqui-
sizione d’uff‌icio da parte dell’amministrazione procedente
non solo delle informazioni relative a stati, qualità perso-
nali e fatti autocertif‌icabili, ma anche di “tutti i dati ed i
documenti chesiano in possesso delle pubbliche ammini-
strazioni”.
Con precipuo riguardo ai certif‌icati ipotecari e cata-
stali rilasciati dall’Agenzia del territorio (oggi incorpora-
ta nell’Agenzia delle entrate a norma dell’art. 23 quater
del decreto legge n. 95/2012), l’articolo 29, comma 9, del
D.L. 29 dicembre 2011, n.216, ha differito l’applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 1 e 2, e 43,
comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modif‌icazioni, al 30 giugno 2012.
Più recentemente, il comma 5 dell’articolo 6 del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, ha previsto che “le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del predetto articolo 40 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai
certif‌icati e alle attestazioni da produrre al conservatore
dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipo-
tecarie, nonché ai certif‌icati ipotecari e catastalirilasciati
dall’Agenzia del territorio”.
In merito alla ratio di tale deroga alle disposizioni ap-
plicabili in tema di semplif‌icazione della documentazione
amministrativa per le certif‌icazioni rilasciate dagli uff‌ici
dell’Agenzia del territorio, la relazione illustrativa alla di-
sposizione sopra riportata ha chiarito che, “trattandosi di
certif‌icazioni che non attestano in via diretta stati, fatti o
qualità personali, le stesse non possono essere sostituite
da una dichiarazione di parte e pertanto necessitano di
apposita disciplina.”.
Ciò premesso, in base alle disposizioni attualmente in
vigore, si ritiene che per i certif‌icati ipotecari o catastali
non trovi applicazione l’obbligo di non accettare o richie-
dere certif‌icati da parte delle pubbliche amministrazioni
o privati gestori di pubblici servizi, stabilito dai commi 1
e 2 dell’articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000, trattandosi
di certif‌icati che non attestano in via diretta stati, fatti o

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