Ris. (Ag. entr.) 2 aprile 2013, n. 22/E

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3/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
VIII
Ris. (Ag. entr.) 2 aprile 2013, n. 22/E. Consulenza giuri-
dica. Applicabilità della detrazione f‌iscale del 36 per
cento, prevista dall’art. 16 bis del TUIR, alle spese di
acquisto e installazione di un impianto fotovoltaico
diretto alla produzione di energia elettrica .
QUESITO
ALFA chiede chiarimenti in merito alla applicabilità
della detrazione prevista dall’art. 16 bis del TUIR alle
spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DALL’ISTANTE
ALFA ritiene che l’installazione su edif‌ici residenziali
di impianti fotovoltaici diretti alla produzione di energia
elettrica possa benef‌iciare della detrazione IRPEF di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR,
analogamente ai lavori che interessano gli impianti elettri-
ci, idraulici e di riscaldamento, che benef‌iciano, senz’altro,
di tale detrazione, rientrando nelle tipologie di interventi
edilizi di cui alle lett. da a) a d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380
del 2001. Al riguardo, richiama anche il D.M. n. 37 del 2008,
in materia di sicurezza degli impianti all’interno degli edi-
f‌ici, che ricomprende fra gli impianti elettrici, ossia quelli
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e
utilizzazione dell’energia elettrica, anche quelli di auto-
produzione di energia f‌ino a 20 kw di potenza nominale,
considerandoli parte integrante dell’impianto elettrico.
ALFA riporta, inoltre, la circolare n. 57/E del 1998 che,
nel commentare gli interventi attualmente riconducibili
alla lett. h) dell’art. 16 bis del TUIR, ammette alla de-
trazione f‌iscale del 36 per cento anche le opere previste
dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’Industria del 15
febbraio 1992, fra cui è compresa, alla lett. e), l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. ALFA, tuttavia, esprime delle perplessità sulla
riconducibilità dell’impianto fotovoltaico alla lett. h) del
comma 1 del citato art. 16 bis, in quanto in detta lett. h)
sono comprese opere f‌inalizzate al conseguimento di
risparmi energetici e gli stessi, ove riferiti alla instal-
lazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili
di energia, sarebbero circoscritti al solare termico per la
produzione di acqua calda, che ha un’incidenza immedia-
tamente misurabile sul risparmio energetico dell’edif‌icio.
Evidenzia, inf‌ine, che nella circolare n. 46/E del 2007 e
nella risoluzione n. 207/E del 2008 è precisato che le tarif-
fe incentivanti introdotte dal c.d. conto energia non sono
applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici
per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione
f‌iscale del 36 per cento, desumendone a contrario che è
possibile fruire della detrazione del 36 per cento anche
per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica, se non si benef‌icia delle
tariffe incentivanti.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 16 bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del
decreto legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la de-
trazione dall’IRPEF delle spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio, originariamente disci-
plinata dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte
prorogata.
La relazione illustrativa al disegno di legge di conver-
sione del citato D.L. n. 201 del 2011 specif‌ica che l’art.
16 bis del TUIR, nel confermare sia l’ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione della legge n. 449 del 1997 sia
le condizioni di spettanza del benef‌icio f‌iscale, ha inteso
fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi
in materia.
Tra gli interventi agevolabili, in particolare, la lett. h)
comprende quelli “relativi alla realizzazione di opere f‌inaliz-
zate al conseguimento di energetici con particolare riguar-
do all’installazione di impianti basati risparmi energetici
con particolare riguardo all’installazione di impianti basati
sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette
opere possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documenta-
zione attestante il conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia.”.
L’art. 16 bis del TUIR si applica alle spese sostenute a
decorrere dal 1° gennaio 2012. Al riguardo, occorre preci-
sare che la disposizione che prevedeva l’applicabilità della
detrazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle spese
sostenute per gli interventi di cui alla lett. h) – in conco-
mitanza con la proroga per l’anno 2012 della detrazione
spettante, ai sensi dell’articolo 1, commi da 344 a 347,
della legge n. 296 del 2006, per gli interventi f‌inalizzati
alla riqualif‌icazione energetica degli edif‌ici – è stata suc-
cessivamente soppressa ad opera dell’art. 11, comma 3, del
D.L. n. 83 del 2012. Nella relazione illustrativa al D.L. da
ultimo citato si afferma che gli interventi di cui alla lett.
h), pur avendo la medesima f‌inalità di quelli agevolati ai
sensi del citato articolo 1, commi da 344 a 347, della legge
n. 296 del 2006, non rispondono alle caratteristiche tecni-
che necessarie per ottenere la predetta agevolazione e
che, pertanto, sarebbero stati ingiustif‌icatamente esclusi,
per l’anno 2012, anche dalla detrazione spettante ai sensi
dell’articolo 16 bis del TUIR. Viste le perplessità evidenzia-
te nell’istanza circa la riconducibilità alla lett. h) dell’in-
stallazione di impianti fotovoltaici, in quanto f‌inalizzati
alla produzione di energia e non al conseguimento di ri-
sparmi energetici, è stato acquisito l’avviso del Ministero
delle sviluppo economico.
Il Ministero competente, per qualif‌icare la nozione di
risparmio energetico, ha richiamato, per il prof‌ilo norma-
tivo, il D.L.vo n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamen-
to delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della
Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni co-
munitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota
di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione
energetica (energia primaria consumata per mq all’anno)
e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edif‌icio. In

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