Ris. (Ag. Entrate) 22 febbraio 2012, n. 18/E.
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leg
3/2012 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
D.L. 2 marzo 2012, n. 16. Disposizioni urgenti in materia
di semplificazioni tributarie, di efficientamento e po-
tenziamento delle procedure di accertamento (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 52 del 2 marzo 2012).
(Estratto)
TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL’AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA
CAPO I
EFFICIENTAMENTO
6. (Attività e certificazioni in materia catastatale). 1.
(Omissis).
2. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto legge 6 di-
cembre 2011 , n. 201, convertit o, con modificazio ni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, so no aggiunti , in fine , i
seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le
unità immob iliari urbane a destina zione ordinaria, pri ve
di planimetria catastale, nelle more della presentazione,
l’Agenzia del territorio procede alla determinazion e di
una superficie convenzionale, sulla base degli elementi
in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi corrisponde nte è corrisposto a titolo di a cconto
e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al
presente co mma, si applicano alle unità immobi liari per
le quali è sta ta att ribuita la ren dita pre sunta a i sens i
dell’arti colo 19, c omma 10, d el decreto legge 31 ma ggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n . 1 22, come integrato dall’ articolo 2,
comma 5 bis del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertit o, con modificazio ni, dalla legge 26 f ebbraio
2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico
dei cittadini, le dichiarazioni relative all’uso del suolo
di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ot-
tobre 2006, n. 262, convert ito, con modifica zioni, d alla
legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell’aggior-
namento del catasto, sono rese dai soggetti interessati
con le modal ità stabilite da pro vvedimento del Diret tore
dell’Agen zia del territ orio da adotta re, senti ta l’AG EA,
entro novanta gi orni dalla data di entrata in vigore del
presente d ecreto.
4. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo
periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla
data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3
e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del
medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 del de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai
commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano
ai certificati e alle attestazioni da produrre al conserva-
tore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità
ipotecarie, nonchè ai certificati ipotecari e catastali rila-
sciati dall’Agenzia del territorio.
CAPO II
POTENZIAMENTO
SEZIONE III
CONTENZIOSO
14. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vi-
gore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
III
Ris. (Ag. Entrate) 22 febbraio 2012, n. 18/E. Consulenza
giuridica - Detrazione Iva su spese di ristrutturazione
di immobili abitativi destinati ad attività d’impresa -
Con la richiesta di consulenza giuridica specificat a
in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 19-
bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il
seguente
QUESITO
È stato chiesto se l’indetraibilità dell’IVA assolta su im-
mobili a destinazione abitativa e relative spese, stabilita
dall’art. 19 bis-1, lett. i), del D.p.r. n. 633/1972, debba ap-
plicarsi anche quando gli stessi sono utilizzati nell’ambito
imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DALL’ISTANTE
Non viene prospettata alcuna soluzione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 19-bis1, lett. i), del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
preclude la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
assolta in relazione all’acquisto ed alla manutenzione di
immobili abitativi.
La preclusione non opera, in virtù di una specifica
previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute
dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongo-
no in essere locazioni esenti [di cui all’art. 10, n. 8)] che
determinano l’applicazione del pro rata (artt. 19, comma
5 e 19-bis).
L’indetraibilità dell’imposta riguarda i fabbricati abi-
tativi che risultano tali secondo le risultanze catastali e,
in linea generale, prescinde dall’utilizzo effettivo dei me-
desimi (principio consolidato e da ultimo affermato nella
circolare 1° marzo 2007, n. 12).
Tuttavia, si ritiene che gli immobili abitativi, utilizza-
ti dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo
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