Ris. (Ag. Entrate) 20 marzo 2012, n. 25/E.

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Arch. loc. e cond. 3/2012
Legislazione
e documentazione
I
Ris. (Ag. Entrate) 20 marzo 2012, n. 25/E. Applicabilità
dell’agevolazione “prima casa” ai trasferimenti immobi-
liari derivanti da sentenza dichiarativa di usucapione
Sono pervenute a questa Direzione richieste di chia-
rimenti in merito all’ambito applicativo della c.d. “agevo-
lazione prima casa” in presenza di trasferimenti immobi-
liari derivanti da una sentenza dichiarativa di usucapione
emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria.
A riguardo si precisa che l’articolo 8 della Tariffa parte pri-
ma allegata al D.p.r. n. 131 del 1986 indica gli atti dell’autorità
giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie ci-
vili, soggetti all’imposta di registro in termine f‌isso. La misura
dell’imposta varia a seconda della tipologia di provvedimento
e con riferimento agli atti recanti trasferimento o costituzio-
ne di diritti reali su beni immobili prevede come regime di
tassazione l’applicazione delle “stesse imposte stabilite per i
corrispondenti atti”. In particolare, la nota II bis al suddetto
articolo, introdotta con l’art. 23, comma 2, del D.L. 69 del 1989,
ha equiparato la tassazione delle sentenze di usucapione a
quella degli atti di trasferimento della proprietà.
Tanto premesso, occorre stabilire se da tale parif‌ica-
zione discenda o meno l’applicabilità delle agevolazioni
relative all’acquisto della prima casa di cui all’art.1, nota
II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. n. 131 del
1986, in sede di registrazione delle sentenze dichiarative
dell’acquisto di un immobile per usucapione
La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sul
punto affermando che l’evoluzione della normativa relativa
alle c.d. agevolazioni “prima casa” ha comportato delle
modif‌iche in termini di “requisiti soggettivi e oggettivi e
ai diritti oggetto del trasferimento” guardando con favore
anche agli acquisti della casa non conseguenti ad atti tra-
slativi a titolo oneroso. Secondo la Suprema Corte di legit-
timità, l’equiparazione tra i provvedimenti che accertano
l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili
o di diritti reali di godimento sui medesimi e gli atti trasla-
tivi a titolo oneroso di cui all’art. 1, nota II bis, della Tariffa
allegata al D.p.r. n. 131 del 1986, va inserita nel contesto
di tale evoluzione normativa all’insegna del favor legis
posto, appunto, alla base della introduzione della nota II
bis all’art. 8 della Tariffa, parte prima, del TUR operata dal
D.L. n. 69 del 1989 (art. 23, comma 2). Pertanto, la Corte
conclude nel senso di ritenere che “i benef‌ici f‌iscali previ-
sti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si ap-
plicano anche alle sentenze dichiarative dell’acquisto per
usucapione, ove l’immobile usucapito sia destinato a prima
casa di abitazione, in virtù della previsione di cui all’art. 8,
nota 2^ bis, della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131 del 1986”.
Limitando tale applicabilità alla sola imposta di registro
e non anche alle imposte ipotecarie e catastali proprio
in virtù dell’esistenza di specif‌iche previsioni normative,
come sopra richiamate, all’interno del TUR (cfr. sentenze
n. 29371 del 16 dicembre 2008 e 581 del 15 gennaio 2010).
Già in materia di piccola proprietà contadina la scri-
vente ha ritenuto di recepire il recente orientamento favo-
revole della Cassazione (sentenza n. 14520 del 16 giugno
2010) fornendo con la Risoluzione n. 76 del 2011 il supe-
ramento della precedente posizione (ris. n. 201 del 2007 e
244 del 2008) e stabilendo che “le agevolazioni f‌iscali di-
sposte dall’art. 4 della legge n. 346 del 1976 trovano appli-
cazione anche con riferimento alle ipotesi di acquisto per
usucapione speciale - derivante dal possesso continuato
per quindici anni del fondo rustico a norma dell’articolo
1159 bis, comma 1, del c.c. - di piccole proprietà rurali
site in territori montani, f‌inalizzate all’arrotondamento e
all’accorpamento di proprietà direttocoltivatrici”.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti illustrati, si repu-
ta condivisibile l’interpretazione che vale ad estendere
l’applicabilità dei benef‌ici “prima casa”, limitatamente
all’imposta di registro, anche alle sentenze dichiarative
dell’acquisto per usucapione, ove l’immobile usucapito sia
destinato a prima casa di abitazione.
L’applicabilità di tale agevolazione resta subordinata
alla presenza delle condizioni stabilite dalla norma, fra
cui le dichiarazioni contenute nelle lett. a), b) e c) che
dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto intro-
duttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione d’in-
tervenuta usucapione (cfr. Cass. n. 14120 del 2010).
Si precisa, comunque, che, nonostante si tratti di un
acquisto a titolo originario, con effetto ab origine, cioè sin
dall’inizio del possesso ventennale, la verif‌ica della sus-
sistenza dei requisiti richiesti dalla nota II bis dell’art. 1
della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131 del 1986 per l’accesso
all’agevolazione, andrà effettuata, da parte dell’Ammini-
strazione f‌inanziaria, con riferimento alla data della sen-
tenza con cui viene pronunciato l’acquisto per usucapione
dell’immobile da adibire a prima casa e non dalla data da
cui si esplicano gli effetti giuridici della medesima.
Le Direzioni regionali vigileranno aff‌inché i principi
enunciati e le istruzioni fornite con la presente risolu-
zione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uff‌ici dipendenti.

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