LEGGE 3 gennaio 2012, n. 1 - Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 2 del 13 gennaio 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata 1. Ai fini della realizzazione di alloggi sociali di cui all'art.

5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, si applica in Sicilia la disciplina prevista dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione di quanto previsto dai commi 258 e 259 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la realizzazione di tali interventi puo' ricorrersi agli strumenti del Partenariato pubblico privato (PPP) di cui al comma 15-ter dell'art. 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalita' attuative per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 ed in particolare:

  1. i criteri per l'individuazione delle aree in cui localizzare gli interventi, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione urbanistica o in deroga agli stessi;

  2. le modalita' di individuazione e scelta dei partner privati degli interventi, secondo criteri di trasparenza, imparzialita' e tutela della concorrenza;

  3. le modalita' e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di Partenariato pubblico privato (PPP);

  4. le eventuali premialita', sia in termini di volumi edificabili che di agevolazioni fiscali e/o finanziarie, da attribuire ai promotori degli interventi, secondo le condizioni ed i limiti ivi stabiliti;

  5. le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza;

  6. gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei comuni, in termini di disponibilita' di alloggi sociali e riqualificazione urbanistica, in relazione alle caratteristiche dell'intervento ed alle quote di investimento pubblico e privato complessivamente previste;

  7. le modalita' per consentire, fra i costi dell'intervento, l'eventuale inclusione delle spese della relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni.

    Art. 2

    Partecipazione degli IACP alle procedure di riqualificazione urbanistica 1. Nelle more della riforma organica degli Istituti autonomi delle case popolari, gli stessi possono concorrere, insieme ai comuni ed ai soggetti privati, all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, secondo le modalita' in essa stabilite e disciplinate con il regolamento di cui al comma 2 dell'art. 1.

    Art. 3

    Interventi di programmazione in favore dell'edilizia sociale, sovvenzionata e agevolata. Interventi a sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi nel comune di Favara e nei comuni della provincia di Messina 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le risorse afferenti all'edilizia sia sovvenzionata che agevolata originate dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed, altresi', le risorse dell'edilizia sovvenzionata (ex GESCAL) giacenti presso la Cassa...

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