Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. (( Entro il 30 giugno 1999 )) , le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6 -ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, (( oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17, )) per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. (( Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio, di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino. )) Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. (( Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manuntenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. )) Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. (( Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma. )) 2-bis. (( Per l'attivita' istruttoria relativa agli )) (( adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si )) (( avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i )) (( servizi tecnici nazionali, nonche' della collaborazione del )) (( Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorita' di )) (( bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa )) (( dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle )) (( ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale )) (( per la protezione dell'ambiente. )) 3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, (( le societa' per azioni a prevalente partecipazione pubblica )) , le universita' e gli istituti di ricerca (( nonche' gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica )) comunicano a ciascuna regione i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni acquisiscono con le stesse modalita' le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. (( Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali. )) 4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, (( con priorita' assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale )) , piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumita' delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. (( Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attivita' produttive e le abitazioni private )) . A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorita' connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, (( determinando altresi' un congruo )) termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attivita' produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformita' alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facolta' di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprieta' in conseguenza del verificarsi di calamita' naturali.

5-bis. (( All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, )) (( n. 1443, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il )) (( seguente comma: )) (( "Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave )) (( pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio )) (( per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la )) (( regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo' )) (( prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, )) (( interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In )) (( caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione puo', )) (( con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca )) (( immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al )) (( patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia )) (( parte del patrimonio indisponibile della regione, la giunta )) (( regionale dispone la revoca della concessione" )) . )) Riferimenti normativi

- L'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", cosi' recita

"6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati".

- Il comma 6-bis del medesimo art. 17 cosi' recita

"6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorita' di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvagurdia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia...

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