Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004), convertito, senza modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 141 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 19), recante: .

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.

8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.ß

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate dalle seguenti modifiche

  1. all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: ´31 marzo 2004ª sono sostituite dalle seguenti: ´31 luglio 2004ª; b) nell'allegato 1, le parole: ´30 giugno 2004ª e ´30 settembre 2004ª, indicate dopo le parole: ´seconda rataª e ´terza

    rataª sono sostituite, rispettivamente, salle seguenti: ´30 settembre 2004ª

    e ´30 novembre 2004ª.

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo vigente dei commi 15 e 32 dell'art. 32 della legge n. 269/2003 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)

    ´Art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.

    Commi 1-14 (Omissis).

    15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 31 luglio 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per l'occupazione pregressa...

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