DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 61 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 9 aprile 2008), convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile...

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 48,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma ´Fondi di riserva e specialiª della missione ´fondi da ripartireª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di euro 9.903.000 per il Ministero della giustizia, euro 29.850.000 per il Ministero della pubblica istruzione, euro 3.057.000 per il Ministero per i beni e le attivita' culturali, euro 1.331.000 per il Ministero dei trasporti, euro 4.659.000 per il Ministero dell'universita' e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 (Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,

Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990

al gennaio 1991), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 4 maggio 1991, n. 103.

- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2008), e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, supplemento ordinario.

Art. 2.

1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109...

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