Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005), convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missi...

Avvertenze:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art.

8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 16.235.103 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( Enduring Freedom )) e alle missioni (( Active Endeavour e Resolute Behaviour )) a essa collegate, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( International Security Assistance Force-ISAF, )) di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 126.285.892 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo 2005, n. 39, di seguito elencate

(( a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania. )) 4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 36.332.846 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel cui ambito opera la missione (( Integrated Police Unit-IPU. )) 5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 614.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 588.866 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( Temporary International Presence in Hebron )) (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 1.747.501 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale (( United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea )) (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 344.870 per la proroga della partecipazione di personale militare al processo di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.

Riferimenti normativi:

- La legge 21 marzo 2005, n. 39, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2005. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2

Art. 1 (Partecipazione di personale militare a missioni internazionali). - 1. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali

a) Over the Horizon Force in Bosnia; b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo; c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom; d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo; e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.

Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. E differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. E' differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

.

Art. 2 (Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina). - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

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Art. 2.

Missione ONU in Sudan

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 15.801.814 per la partecipazione di personale militare alla missione denominata (( United Nation Mission in Sudan, )) di cui alla risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 24 marzo 2005.

Art. 3.

Missione UE nella Repubblica democratica del Congo

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 116.149 per la partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata (( EUPOL Kinshasa, )) di cui all'azione comune 2004/847/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 2004.

Art. 4.

Consiglieri diplomatici

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 51.016 per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico per l'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 41.937 per l'invio in Kosovo di un funzionario diplomatico per 1'espletamento dell'incarico di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

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