Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 giugno 2005 n. 112 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2005), convertito, senza modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 158 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: ??Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla mis...

Capo I Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione

in Iraq

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 19.222.168 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro

  1. al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.

3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

Riferimenti normativi:

- Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37, recante «Proroga della partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e misure di incentivazione della produttivita' del personale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2005, n.

65. Si riporta il testo dell'art. 1

Art. 1 (Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq). - 1. E' autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058 per la procedura della missione umanitaria, stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, di cui all'art. 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2004, n. 207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostituzione e nell'assistenza alla popolazione.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, altre che ai settori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il governo iracheno e destinate, tra l'altro

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce piu' deboli della popolazione; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, dell'informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici; d) al sostegno dello sviluppo socio-economico; e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.

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- Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, della legge 1° agosto 2003, n. 219, recante «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2

Art. 1. (Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq). - (Omissis).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in particolare

a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.

.

Art. 2. Organizzazione della missione

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione in loco della missione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui all'articolo 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Riferimenti normativi:

- Per il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, vedi riferimenti normativi all'art. 1. Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 3, commi 1, 2, 3, 5, 6, e 4, commi 1, 2 e 3-bis

Art. 2 (Organizzazione della missione). - (Omissis).

2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento

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Art. 3. (Regime degli interventi). - 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al...

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