Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: , corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 20...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n.194

Ripubblicazione del testo del

legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante: ´Attuazione della direttiva

2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientaleª,

corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale; Vista la legge Comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003); Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, di attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 giugno 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- tarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per

    1. l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3; b) l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare, quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose; c) assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

  2. Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato, ne' al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita' lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita' militari svolte nelle zone militari.

  3. Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente delta Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L 189 del 18 luglio 2002.

    - La legge comunitaria del 31 ottobre 2003, n. 306, reca: ´Disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003).

    - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: ´Legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioniª.

    - Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, reca

    ´La liberta' d'accesso alle informazioni in materia di ambiente, e successive modificazioniª.

    - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca

    ´Nuovo codice della stradaª.

    - Il decreto legislativo del 18 febbraio 2005, n. 59, reca: ´Attuazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamentoª.

    - La direttiva 96/61 /CE e' pubblicata in GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996.

    - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

    ´Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

  4. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

    Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

  5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

  6. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.

    Note all'art. 1

    - Per la legge 26 ottobre 1995, n. 447, vedi note alle premesse.

    Art. 2.

    Definizioni

  7. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. ´agglomeratoª: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o piu' centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti; b) ´aeroporto principaleª: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono piu' di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale; c) ´asse ferroviario principaleª: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno piu' di 30.000 treni; d) ´asse stradale principaleª: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno piu' di 3.000.000 di veicoli; e) ´descrittore acusticoª: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo; f) ´determinazioneª: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi; g) ´effetti nociviª: gli effetti negativi per la salute umana; h) ´fastidioª: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunita' di persone; i) ´Lden (livello giorno-sera-notte)ª: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1; l) ´Lday (livello giorno)ª: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00; m) ´Levening (livello sera)ª: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00; n) ´Lnight (livello notte)ª: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00; o) ´mappatura acusticaª: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di...

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