Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176, recante: "Interventi urgenti in materia occupazionale", corredato delle relative note

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 1998,

n. 78 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1998), recante: "Interventi urgenti in materia occupazionale", corredato delle relative note.

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia occupazionale

1. Sono prorogati: a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.

642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

(( 1-bis. (( Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale )) (( puo' disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli )) (( interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 )) (( settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo )) (( 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. )) (( 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse )) (( disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, )) (( comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. )) (( 1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale )) (( puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre )) (( il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto )) (( dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei )) (( confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali )) (( esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, )) (( nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano )) (( l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o )) (( per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di )) (( estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza )) (( del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per )) (( l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge )) (( 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 )) (( miliardi per l'anno 1998. )) (( 1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale puo' prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti )) (( con proprio decreto, che i trattamenti gia' previsti dagli )) (( articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i )) (( cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della )) (( legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati )) (( nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del )) (( Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del )) (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. )) (( 1-quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo 9-septies )) (( del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' )) (( inserito il seguente: )) (( "4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a. e' )) (( autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di )) (( finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 )) (( per cento del totale degli investimenti ammessi.". )) 2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola: "requisiti" e' sostituita dalla seguente: "trattamenti"; b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianita' maturata".

(( 2-bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della )) (( legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "30 giugno 1998" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo le )) (( parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le seguenti: )) (( "e del trattamento di fine rapporto"; le parole: "comma 23" )) (( sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e dopo le )) (( parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti: "nel )) (( rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione". )) (( 2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed )) (( assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e )) (( Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai )) (( sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza )) (( sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale )) (( n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in 40 rate )) (( trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli )) (( interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse )) (( legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare )) (( successivo alla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. Le imprese che intendono )) (( avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici )) (( dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo )) (( trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del presente decreto, allegando il )) (( pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in )) (( corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, )) (( l'INPS e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' )) (( contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici )) (( appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad )) (( altra causa. )) 3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

(( 3-bis. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili )) (( in corso presso l'INPS e' autorizzata la spesa di lire 7 )) (( miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente )) (( disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione )) (( dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale )) (( 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di )) (( parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del )) (( bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo )) (( scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al )) (( Ministero del lavoro e della previdenza sociale. )) 4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente (( "Fondo speciale" )) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando: a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole; c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi: - L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazoni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizione urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) cosi' recita: "21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio...

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