DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n.393 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 27 recante: "Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania"
Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali di pace
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2000, n. 228, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni
in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e'
prorogato fino al 30 giugno 2001. Fino alla stessa data e' prorogata la partecipazione
del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 2000, n. 44, ivi impegnato dal 1o luglio 2000. 2. Limitatamente ai
giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle
operazioni, al personale di cui al comma 1, e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90% per tutta la durata
del periodo. L'indennita' di missione e' corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001
in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o giugno-30 novembre 2000.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile
1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al
personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;
b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare
che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania
ed a Hebron;
c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17
giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al
personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al
personale di cui al secondo periodo del comma 1; d) l'articolo 3 del decreto-legge 19
giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
4. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al comma
1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 39.250
milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 in relazione alle esigenze di
completamento delle opere aggiuntive e di acquisizione dei relativi apparati di
comunicazione, presso gli aeroporti di Dakovica e di Pristina, per le attivita' aeree del
settore di competenza italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali fissi e
mobili e di apparati informatici e di telecomunicazione, nonche' per gli interventi
diretti al miglioramento della qualita' della vita a favore dei contingenti italiani
impiegati nell'area balcanica.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionale di
pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 193 del 19 agosto 2000; si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1:
"1.
Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo
2000, n. 44, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in
Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron e in Kosovo, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2000".
- Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per
prorogare la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 66 del
20 marzo 2000; si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2:
"2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del
30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero alle operazioni in
Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999".
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
"Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione
all'estero", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, recante "Autorizzazione all'invio
in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per
compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano
di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; si
riporta il testo dell'articolo 1, comma 3:
"3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere
fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque
territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita
dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione
all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con
corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del
periodo.
Si applicano in materia di trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301;
allo stesso personale, si applicano, altresi', le
disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 28 gennaio 1999,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77".
- Il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, recante "Disposizioni urgenti
relative a missioni internazionali di pace", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999; si riporta il testo
degli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies,
comma 2, e 3-septies:
"Art. 3-bis. - 3. Al personale appartenente ai
contingenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico
previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal
comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, in
deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite
complessivo di lire 2.000 milioni.".
"Art. 3-quater. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico
previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.
3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e'
autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.".
"Art. 3-quinquies. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico
previste dal decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla
"Art. 3-sexies. - 2. Al personale appartenente al
contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico
previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42".
"Art. 3-septies. - 1. Contro i rischi comunque
connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater,
3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste
dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito
dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter,
3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 1997, n. 174.".
- Il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori
della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, nonche' autorizzazione all'invio di un
ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel
Kosovo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 185 del 9 agosto 1999; si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis:
"2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in
aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e
continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque
territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e
comunque non oltre il 30 settembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto
dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano
in materia di trattamento...
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