Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 47, recante: , corredato delle relative note. (Decreto-legge pubblica...

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, corredato delle relative note, ai sensi dell'art.

8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Benefici in favore dell'emittenza locale

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, e' prorogato al 31 maggio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.»

19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art.

45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E' abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni, concluse dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dal SACE, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le finalita' di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998.

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Art. 2.

Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmessa entro il 15 luglio 2004.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 19, commi 9 e 11, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Norme relative alla ricerca e alla coltivazione»

9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.

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11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.

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Art. 2-bis.

Disposizioni in materia di IVA infragruppo

per la prestazione di servizi di carattere ausiliario (( 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. )) Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante: «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.»; come modificato dalla presente legge

4. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cui partecipano anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica fino al 31 dicembre 2004, e limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume di affari.

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Art. 3.

Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza

(( 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attivita' connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere. )) Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, recante: «Disposizioni di proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione e d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.»; come modificato dalla presente legge

Art. 1. - 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

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Art. 4.

Validita' attestazioni SOA

1. E' prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del (( regolamento di cui al ))

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Societa' Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.

34, recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici»

5. La durata dell'efficacia dell'attestazione e' pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.

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Art. 5.

Codice della strada

1. All'articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 2004».

2. Al comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n.

214, le parole: «1° luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti

1° gennaio 2005

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Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada», come modificato dalla legge qui pubblicata»

4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

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- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, come modificato dalla legge qui pubblicata

5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005.

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Art. 6.

Edilizia residenziale pubblica

1. All'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti

31 dicembre 2004

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Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, come modificato dalla legge qui pubblicata

(Art. 17-ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica). - 1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'art. 11, comma 2, e dall'art.

12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da...

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