Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: , corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 23 settembre 2005).

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 agosto 2005, n.195

Ripubblicazione del testo del

legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante: ´Attuazione della direttiva

2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientaleª, corredato

delle relative note.

(Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 222 del 23 settembre 2005).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003); Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambiente; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.

352, e successive modificazioni, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 giugno 2005; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita'

1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a

a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorita' pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalita' per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della piu' ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.

41 del 14 febbraio 2003.

- La direttiva 90/313/CEE e' pubblicata nella GUCE n.

L. 158 del 23 giugno 1990.

- La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: ´Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2003)ª.

- Il decreto legislativo del 24 febbraio 1997, n. 39, reca: ´Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia di ambienteª.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, reca: ´Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241ª.

- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª

´2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.ª.

- La legge 8 luglio 1986, n. 349, reca: ´Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaleª.

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca

´Codice in materia di protezione dei dati personaliª.

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, reca

´Codice dell'amministrazione digitaleª.

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: ´Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie localiª. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202)

´Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.ª.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per

a) ´informazione ambientaleª: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o...

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