Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.

457 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31

dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio

1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del

28 febbraio 1998), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo

del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di

grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con

caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Art. 1.

Istituzione del Registro internazionale

1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione

internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel

quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del

Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite

esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre

sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

  1. le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi

    dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo

    143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;

  2. le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del

    comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;

  3. le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di

    sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del

    comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a

    seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di

    altri Paesi dell'Unione europea.

    3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto

    degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni

    sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui

    agli articoli 2 e 3.

    4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale

    le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le

    navi da pesca e le unita' da diporto.

    5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono

    effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva

    di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito

    dall'articolo 7.

    Riferimenti normativi:

    - L'art. 143, comma 1, lettere a) e b), del

    codice della navigazione cosi' dispone:

    "Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi

    italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita'

    richiesti per l'iscrizione delle matricole o nei registri

    indicati dagli articoli 146 e 148 le navi appartengono,

    per una quota superiore a dodici carati:

  4. a cittadini italiani;

  5. a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".

    - L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'

    recita:

    "Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della

    navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali

    registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in

    un registro straniero ed in regime di sospensione a

    seguito di locazione a scafo nudo".

    - Il testo vigente dell'art. 224 del codice della

    navigazione e' il seguente:

    "Art. 224 (Riserva del cabotaggio e del servizio

    marittimo). - Il cabotaggio trai porti della

    Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti,

    delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi

    nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da

    convenzioni internazionali".

    Art. 2.

    Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

    1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con

    accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei

    lavoratori del settore (( comparativamente piu' rappresentative )) ,

    relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro

    internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della

    nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice

    della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.

    (( In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: ))

    (( a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))

    (( presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di ))

    (( cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla ))

    (( data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per ))

    (( accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con ))

    (( equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 ))

    (( dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi ))

    (( imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un ))

    (( allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui ))

    (( al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con ))

    (( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; ))

    (( b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))

    (( presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate ))

    (( a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 ))

    (( giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri ))

    (( dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al ))

    (( comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra ))

    (( essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ))

    (( ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre ))

    (( componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un ))

    (( allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta ))

    (( in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, ))

    (( n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto ))

    (( 1995, n. 343; ))

    (( c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))

    (( presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti ))

    (( da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione ))

    (( consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata ))

    (( in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))

    (( saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori ))

    (( membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di ))

    (( cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione ))

    (( potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli ))

    (( accordi sindacali di cui al presente comma; ))

    (( d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere ))

    (( armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, ))

    (( con personale italiano assunto con contratto di formazione e ))

    (( lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, ))

    (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))

    (( 863, e, in mancanza di questo con personale non avente i ))

    (( requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della ))

    (( navigazione.". ))

    2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei

    componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi dell'accordo di cui

    al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice della

    navigazione; (( l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano

    motivi particolari o di forza maggiore, )) le spedizioni alla nave il

    cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione

    stessa.

    3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei

    certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato

    contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards

    di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i

    marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge

    21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o

    autorizzati.

    Riferimenti normativi:

    - Il testo vigente dell'art. 318 del codice della

    navigazione e' il seguente:

    "Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).

    - L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti

    della Repubblica deve essere interamente composto da

    cittadini italiani.

    Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in

    caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del

    personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri

    in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio".

    - Il testo vigente dell'art. 146 del codice della

    navigazione e' il seguente:

    "Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -

    Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute

    dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri

    uffici designati dal Ministro dei trasporti e della

    navigazione.

    Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei

    registri tenuti dagli uffici di compartimento e di

    circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

    Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione

    interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto

    e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".

    - Il testo vigente dell'art. 148 del codice della

    navigazione e' il seguente:

    "Art. 148 (Iscrizione di navi e galleggianti destinati

    alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i

    galleggianti armati all'estero e destinati

    permanentemente alla navigazione in acque straniere

    sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti

    dall'autorita' consolare".

    - Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167 e

    convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8

    agosto...

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