Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione"
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31
dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio
1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del
28 febbraio 1998), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di
grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Istituzione del Registro internazionale
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel
quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
-
le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;
-
le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
-
le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di
sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del
comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a
seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui
agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le
navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono
effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.
Riferimenti normativi:
- L'art. 143, comma 1, lettere a) e b), del
codice della navigazione cosi' dispone:
"Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi
italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita'
richiesti per l'iscrizione delle matricole o nei registri
indicati dagli articoli 146 e 148 le navi appartengono,
per una quota superiore a dodici carati:
-
a cittadini italiani;
-
a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".
- L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'
recita:
"Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della
navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali
registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in
un registro straniero ed in regime di sospensione a
seguito di locazione a scafo nudo".
- Il testo vigente dell'art. 224 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 224 (Riserva del cabotaggio e del servizio
marittimo). - Il cabotaggio trai porti della
Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti,
delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi
nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da
convenzioni internazionali".
Art. 2.
Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro
1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con
accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori del settore (( comparativamente piu' rappresentative )) ,
relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della
nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.
(( In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: ))
(( a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di ))
(( cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla ))
(( data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per ))
(( accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con ))
(( equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 ))
(( dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi ))
(( imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un ))
(( allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui ))
(( al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; ))
(( b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate ))
(( a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 ))
(( giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri ))
(( dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al ))
(( comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra ))
(( essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ))
(( ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre ))
(( componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un ))
(( allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta ))
(( in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, ))
(( n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto ))
(( 1995, n. 343; ))
(( c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti ))
(( da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione ))
(( consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
(( saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori ))
(( membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di ))
(( cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione ))
(( potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli ))
(( accordi sindacali di cui al presente comma; ))
(( d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere ))
(( armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, ))
(( con personale italiano assunto con contratto di formazione e ))
(( lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))
(( 863, e, in mancanza di questo con personale non avente i ))
(( requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della ))
(( navigazione.". ))
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei
componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi dell'accordo di cui
al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice della
navigazione; (( l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano
motivi particolari o di forza maggiore, )) le spedizioni alla nave il
cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione
stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei
certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato
contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards
di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i
marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o
autorizzati.
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 318 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
- L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti
della Repubblica deve essere interamente composto da
cittadini italiani.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in
caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri
in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio".
- Il testo vigente dell'art. 146 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri
uffici designati dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto
e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".
- Il testo vigente dell'art. 148 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 148 (Iscrizione di navi e galleggianti destinati
alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i
galleggianti armati all'estero e destinati
permanentemente alla navigazione in acque straniere
sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti
dall'autorita' consolare".
- Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
agosto...
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