Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 2006), convertito, con modificazioni dalla legge 8 marzo 2006, n. 108 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: .

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1. Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio e di funzionamento

delle centrali termoelettriche alimentate ad olio combustibile.

  1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, e' autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.

  2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalita' delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attivita' produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.

  3. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, puo' essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo 2006, dall'obbligo di osservanza dei valori limite di emissioni fissati nei provvedimenti di autorizzazione e nella normativa vigente per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino olio combustibile senza zolfo o a basso tenore di zolfo, a fronte della eventuale carenza sul mercato di tali combustibili e della necessita' di garantire la continuita' di esercizio dei citati impianti. Il decreto ministeriale deve anche indicare i valori limite di emissioni che dovranno essere rispettati, non oltre il 31 marzo 2006, da tali impianti, anche in relazione alle complessive condizioni ambientali del territorio. Con provvedimenti...

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