Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 146 del 25 giugno 2005), recante: ??Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesio...

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2005, n.63

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005), coordinato con la legge

di conversione 25 giugno 2005, n. 109 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale

- n. 146 del 25 giugno 2005), recante: ´Disposizioni urgenti per lo sviluppo

e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni

concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria

e di previdenza complementare, e altre misure urgentiª.

Avvertenza

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, recante: ´Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare, e altre misure urgentiª, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

  1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonche' delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, ((senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato)).

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

    ´Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

  4. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attivita' si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

  5. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

  6. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea e' specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

  7. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilita' di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

  8. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilita' dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalita' da definirsi con decreto dei Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarita' dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonche' gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

  9. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

  10. La razionalita' dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza e' sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica e' effettuata dopo due anni.ª.

    Art. 2.

    Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

  11. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  12. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: ´con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economicaª sono sostituite dalle seguenti: ´con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.ª.

  13. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: ´il Ministro per i beni e le attivita' culturali esercitaª sono inserite le seguenti: ´congiuntamente con

    il Presidente del Consiglio dei Ministriª.

    (( 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante ´Nuove norme di tutela del diritto di autoreª

    ´Art. 19. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di seguito denominato ´Comitatoª.

  14. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

  15. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale.

  16. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale, puo' richiedere altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale.

  17. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

  18. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti.

  19. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.

    L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.ª.

    - Si riporta il comma 3, lettera a) dell'art. 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 attuativo del ´Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturaliª

    ´Art. 6 (Dipartimento per lo spettacolo e lo sport). - 1 - 2. (Omissis).

  20. Il capo del Dipartimento, in particolare

    1. svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Societa' italiana autori...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT