Istanza del curatore al giudice delegato per l'autorizzazione a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio (art. 53 , 3 comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 160

Tribunale civile di . . . Sezione fallimentare

Fallimento . . . Giudice delegato . . . Curatore . . .

Ill.mo dott . . . giudice delegato al fallimento n . . . Il sottoscritto . . . curatore del fallimento in epigrafe

Premesso che il creditore . . . nato a . . . il . . . e residente in . . . via . . . n . . . Ë stato ammesso allo stato passivo per la somma di euro . . . ; che tale credito, come risulta da domanda di ammissione e relativo procedimento di ammissione, Ë garantito da pegno ovvero da privilegio ex artt. 2756 e 2561 c.c. sui seguenti beni . . . che il valore di detti beni come da stima a cura del perito nominato dal giudice delegato con provvedimento del . . . Ë pari a euro . . . ; che appare necessario che la curatela riprenda i beni medesimi ai sensi del 3 comma dell'art. 53 L.F. in quanto...

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