DECRETO 20 Giugno 2007 - Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, entrato in vigore l'11 aprile 2007;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e successive modificazioni, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto l'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, concernente l'utilizzo dell'apparecchio di controllo;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, concernente veicoli effettuanti trasporti stradali esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, il medesimo regolamento non trovava applicazione ai trasporti effettuati a mezzo di:
veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricita', della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (punto 6);
veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (punto 9);
veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale (punto 13);
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 561/2006, ogni Stato membro puo' concedere deroghe, alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento, a trasporti effettuati impiegando:
veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale (lettera d, primo trattino);
veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le...
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