DECRETO 18 aprile 2003 - Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento e' denominato ´Fondo nazionale per le politiche socialiª; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 ´Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiª; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)ª, il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)ª il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: ´Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)ª il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'; Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di...

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