Sulla ripartizione della spesa della terrazza a livello di proprietà esclusiva

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine825-826

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che alle spese per la riparazione o ricostruzione della terrazza, anche a livello (da equiparare al lastrico solare cui si riferisce l'art. 1126 c.c.) devono contribuire, oltre al suo proprietario, tutti i condomini dei piani sottostanti, per la funzione di copertura che essa assolve nei confronti di queste unità immobiliari. E i condomini, proprio perché sono obbligati a contribuire nelle spese di ricostruzione o riparazione della terrazza per l'utilità che essa è destinata a fare alle loro unità immobiliari, hanno anche il diritto di deliberare sui lavori, sia pure solo con riguardo a quelli necessari per la conservazione della funzione di copertura della terrazza (sono, pertanto, a carico esclusivo del proprietario della terrazza le spese per il rifacimento dei parapetto o di altri ripari simili, perché essi servono non alla copertura, ma alla praticabilità della terrazza).

La decisione va condivisa. Sul punto va rilevato, sul piano più generale, che l'art. 1126 c.c., nel disciplinare la ripartizione delle spese di riparazione e ricostruzione del lastrico solare per chi ne ha l'uso esclusivo non specifica la natura reale o personale di esso, che è invece determinata dal titolo, né al fine rileva l'attribuzione millesimale, utilizzata come criterio per contribuire agli oneri condominiali (Cass. 9 agosto 1999 n. 8532).

Con alcune precisazioni in ordine a casi specifici, intervenendo sull'argomento, la Corte di cassazione si è così pronunciata:

a) La norma dell'art. 1126 c.c., prevedendo testualmente che la contribuzione per un terzo delle spese di rifacimento del lastrico solare deve far carico ai condomini «che ne hanno l'uso esclusivo» anziché a quelli che ne «fanno» uso esclusivo, attribuisce all'espressione «uso esclusivo» il significato di mera potenzialità o facoltà dell'uso, quale che sia il concreto modo, anche di semplice inerzia, del suo estrinsecarsi, confermandosi dal tenore della stessa norma, come dalla sua ratio, la volontà del legislatore di prescindere da una effettiva utilizzazione del bene ed il riferimento alla utilitas ricavabile all'infuori od in più di quella insita nella generale funzione di copertura su cui soli fruitori non fa gravare le relative spese (Cass. 12 marzo 1993 n. 2988).

b) In base al criterio di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1126 c.c. il proprietario esclusivo del lastrico solare (cui va equiparata la terrazza a...

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