DECRETO 28 dicembre 2004 - Ripartizione delle risorse per l'attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - Annualita' 2004

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l'orientamento e la formazione

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, ´norme in materia di promozione dell'occupazioneª, ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attivita' di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6; Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, ´misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenzialiª, ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative; Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, ´disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)ª, ed in particolare l'art. 3, comma 137; Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ´Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoroª; Visto il parere favorevole del coordinamento delle regioni per la formazione professionale e il lavoro del 28 dicembre 2004; Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, ´gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Statoª, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto ministeriale n. 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della II™ variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

  1. Come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si dispone la destinazione di Euro 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta'.

  2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2003, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2004, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse...

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