DECRETO 11 ottobre 2013, n. 161 - Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (14G00010)

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 recante l'organizzazione del Ministero per beni e le attivita' culturali e successive modificazioni;

Visto l'articolo 92, commi 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori, ed inoltre la ripartizione del trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2001, n. 364, «Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109»;

Considerata l'esigenza di rendere coerente la disciplina di cui al predetto decreto ministeriale con la vigente normativa e, a tale scopo emanare un nuovo regolamento in sostituzione di quest'ultimo decreto;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto in data 31 luglio 2012, con le Organizzazioni sindacali in ordine alle modalita' e ai criteri di ripartizione del predetto fondo;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2013;

Acquisito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi del 2 ottobre 2013, prot. n. DAGL 4.3.13.3/2013/12, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Obiettivi e finalita' 1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 92, commi 5 e 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni - di seguito denominato «codice» - e si applica per le attivita' professionali svolte per la realizzazione di lavori e per la redazione di progetti e di atti di pianificazione comunque denominati a cura del personale dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, fermo restando quanto previsto dagli articoli 90, 91, 92, 93, 202 e 203 del codice. 2. In caso di appalti misti di lavori, forniture e servizi l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori o pianificazione e per il corrispondente importo degli stessi. 3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne ed all'incremento della produttivita', nonche' al contenimento delle spese tecniche generali, ivi comprese l'assicurazione del personale dell'Amministrazione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233 recante (Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell' articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291. Il testo dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, e' il seguente: "Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivita' tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno. 2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. 3. I corrispettivi delle attivita' di progettazione sono calcolati applicando le aliquote che il decreto di cui al comma 2 stabilisce ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di cui all'articolo 10, comma 7 nonche' le attivita' del responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario;

per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo;

per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 4. I corrispettivi sono determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti;

limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo;

le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri. 6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato e' ripartito, con le modalita' e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. 7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonche' all'aggiornamento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT