Riparazione dei lastrici solari e responsabilità

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine39-40

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che l'obbligo del condomino di contribuire, in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare, alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio, e alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari a causa della omessa manutenzione e riparazione, previsto dall'art. 1123 comma 1 c.c. (ovvero, trattandosi di lastrici solari, nella misura indicata dall'art. 1126 c.c.), trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio, non anche in una sua particolare condotta, commissiva od omissiva; che peraltro, se provata, può determinare, relativamente alle spese occorrenti per porre rimedio alle conseguenze negative di tale condotta, la sua esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Tale obbligo di contribuzione vale anche per le spese necessarie per eliminare vizi e carenze costruttive originarie dell'edificio condominiale, salva, in questo caso, l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore, e si estende anche alle spese necessarie per riparare i danni che singoli condomini subiscono nelle loro unità immobiliari.

La decisione va condivisa.

In proposito va rilevato che la terrazza di copertura del fabbricato, che appartiene ad un soggetto diverso da quello (o da quelli) che è (o sono) proprietario (proprietari) del piano (o dei piani) sottostante (o sottostanti), costituisce lastrico solare, alla cui manutenzione sono tenuti sia il proprietario della terrazza, sia quello o quelli dei locali sottostanti, nella misura stabilita dall'art. 1126 c.c.; conseguentemente, ed in pari misura, gli stessi sono tenuti a sopportare le spese necessarie per porre rimedio ai danni provocati dalla mancata o inadeguata sua manutenzione (nella specie alcuni locali di proprietà di un condomino avevano subito danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dalla sovrastante terrazza di copertura appartenente ad una società). In tal senso Cass. 24 luglio 2000 n. 9651.

Ed ancora: il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; di...

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