Sulla mediazione penale e la giustizia riparativa, una sollecitazione europea per il legislatore nazionale

AutoreGiovanni Diotallevi
Pagine377-389
GIOVANNI DIOTALLEVI
SULLA MEDIAZIONE PENALE E LA GIUSTIZIA
RIPARATIVA. UNA SOLLECITAZIONE EUROPEA
PER IL LEGISLATORE NAZIONALE
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La prospettiva europea. – 3. Finalità della pena e della ripara-
zione. – 4. Quale ambito di intervento per la mediazione e la giustizia riparativa? – 5.
Segue: I modelli processuali. – 6. Segue: La tipologia dei reati. – 7. Conclusioni.
1. Premessa. Oggi dobbiamo confrontarci con una insoddisfazione diffusa
per gli esiti della giustizia tradizionale; è uno stato d’animo che dipende dal ruolo
svolto dal giudice, dalle condizioni in cui è costretto spesso a svolgere le sue
funzioni, dalla tipologia dei reati per i quali amministra giustizia.
Non a caso cresce la necessità di ridare un senso al mestiere di magistrato, di
superare la “fatica” quotidiana della giurisdizione.
C’è, in questa complessa necessità di soluzioni adeguate, anche il richiamo al
diritto mite1, mentre, in realtà, abbiamo di fronte una prospettiva di società dura,
che chiama lacerazioni e differenze, che tende ad imporre un modello e non sol-
lecita il diritto a regolare i punti di contatto tra le diverse sfere di autonomia, a
prevenire e reprimere i conflitti e a costruire qualcosa di comune.
Eppure la nostra Costituzione è un patto e una garanzia, un progetto di con-
vivenza comune e tutela di posizioni particolari.
L’espressione dell’ordinamento, attraverso i suoi istituti, è dunque quella che
si caratterizza come azione di garanzia di valori collettivi, un relativismo fatto di
pluralismo e libertà.
I magistrati sanno che il carcere è patimento e sono consapevoli, in partico-
lare, dell’importanza di applicare, secondo criteri di adeguatezza e proporziona-
lità, le misure custodiali. Anche se riconoscono come un esito positivo l’arresto
di pericolosi delinquenti. E questo comporta anche la necessità di una dosimetria
accurata dell’utilizzazione e della sostituzione del binomio pena/carcere2.
In questo quadro è importante, allora, operare una riflessione sui limiti opera-
tivi e teorici mostrati dal modello retributivo classico; la percezione del reato come
1 V. sul punto, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, 1992, Torino, p. 11 ss.
2 V. sul punto, G. C. CASELLI, L. PEPINO, A un cittadino che non crede nella giustizia, Bari –
Roma, 2005, p. 83 ss.

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