Auto riparate e fatture non pagate. Diritto di ritenzione e vendita

AutoreFrancesco Molfese/Adele Bianculli
Pagine587-590

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@1. Proposizione del problema.

Recenti pronunce di merito e di legittimità pongono in rilievo l'istituto del diritto di ritenzione, una procedura che presenta notevoli vantaggi, in quanto permette al creditore di attuare una efficace forma di autotutela o esecuzione privata, ciò in quanto oggi si ricorre più alla riparazione per esempio delle auto che all'acquisto del nuovo 1.

Il creditore che abbia fatto opera di miglioria o riparazione su un autoveicolo o altro bene e lo ha custodito, infatti, grazie a questo istituto, ha un privilegio sul bene, a condizioni che lo stesso si trovi ancor presso il creditore 2.

Quest'ultimo può agire trattenendo il bene o, alternativamente, può venderlo secondo le norme per la vendita in seguito a pegno, ed è garantito, ex art. 2756 c.c., anche nei confronti di coloro che abbiano un diritto reale sul bene (ipoteca legale o convenzionale).

L'art. 2756 c.c. costituisce una forma di autotutela privata e tutela, appunto, coloro i quali hanno eseguito opere di miglioria sui beni, sopportando spese di conservazione e di miglioramento, incrementandone il valore economico.

Le prestazioni e le spese per la conservazione si riferiscono a quelle opere necessarie ed indispensabili, affinché la cosa non perisca o non si deteriori, mentre le spese per il miglioramento sono quelle che determinano un incremento del valore del bene, tra le quali rientrano anche le spese per la trasformazione, purché sia un normale mezzo di sfruttamento della cosa.

Questo particolare strumento di tutela può essere utilizzato anche dal meccanico o riparatore d'auto che abbia un credito derivato dall'aver prestato la propria opera o sopportato spese per la riparazione o custodia di un veicolo: il suo credito ha un privilegio sia rispetto a crediti sorti anteriormente, che in pregiudizio di terzi che abbiano precedenti diritti sull'autoveicolo (ipoteca legale o convenzionale), con la conseguenza che il creditore è legittimato a procedere all'espropriazione contro il terzo proprietario 3.

La legge prevede la possibilità per il creditore di notificare una diffida al debitore a norma dell'art. 2797 c.c. a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente l'indicazione del capitale ed interessi con funzione analoga al precetto, con avviso che in mancanza di adempimento del pagamento si procederà alla vendita.

Se il debitore non dovesse proporre opposizione alla intimazione nei cinque giorni dalla notifica, il creditore potrà procedere con la vendita ai pubblici incanti a mezzo di pubblici ufficiali o, in alternativa, di istituto autorizzato alle vendite, o, ancora, tramite trattative private, ma sempre dopo aver fatto redigere perizia giurata ai fini di determinare il valore del bene.

La notifica dell'intimazione di pagamento ha una duplice ragione: a) sostituire il titolo esecutivo e il precetto; b) fornire al debitore la possibilità di proporre opposizione alla vendita forzata che si svolgerà senza l'intervento del giudice.

Nel caso in cui vi fosse una ipoteca scritta sull'autoveicolo, in data precedente alla nascita del credito per cui si agisce, si dovrà notificare ai creditori privilegiati l'avviso di cui all'art. 489 c.p.c., con allegata una perizia giurata in cui verrà indicato il valore del bene, che poi costituirà la base per procedere all'asta da parte del commissario alla vendita.

Il creditore non è legittimato a fissare da solo il prezzo, né ad acquistare il bene al prezzo da lui stabilito, in quanto ciò costituirebbe una violazione palese del divieto di patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.

La procedura in esame, pertanto, non sottrae garanzie al debitore, ma elimina agevolmente il pignoramento e l'intervento del giudice, che sarebbero superflui considerando che il bene è già stato sottratto alla disponibilità del debitore, al quale gli rimane la possibilità di opporsi perché non provvede al pagamento del dovuto. Ma si può verificare che il bene sia intestato a persona terza, diversa dal debitore; in tal caso è necessario che l'intimazione prevista dall'art. 2797 c.c. sia notificata all'intestatario ed al debitore che ha chiesto il servizio o la riparazione.

@2. Beni appartenenti a terzi.

Se i beni oggetto di privilegio di cui all'art. 2756 c.c. sono di proprietà di un soggetto diverso dal debitore e il creditore privilegiato intende procedere alla vendita, deve notificare l'intimazione prevista dall'art. 2797 c.c. anche al proprietario del bene.

In mancanza di tale notificazione, il proprietario del bene sarà legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere il suo diritto al corretto svolgimento della procedura esecutiva, senza che possa aversi riguardo alla decorrenza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. 4.

Interessante, anche ai fini dell'opposizione del terzo è il fatto che, in mancanza di notificazione dell'intimazione al proprietario del bene, questi è legittimato ad opporsi agli atti esecutivi, senza aver riguardo alla decorrenza dei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., di cinque giorni.

@3. Confronto con la procedura esecutiva.

La legge consente al creditore di scegliere tra diversi procedimenti, previsti dal codice, a secondo delle esigenze e della situazione del bene, a partire dalla normale procedura prevista dagli artt. 479 c.p.c. e ss., con la notifica del titolo esecutivo e del precetto, oppure dal particolare procedimento previsto dall'art. 502 c.c., che si applica per l'espropriazione delle cose date in pegno senza preventivamente ese-Page 588guirsi il pignoramento e per cui si può chiedere la vendita o l'assegnazione.

Le due procedure previste rispettivamente dall'art. 502 c.c. e dall'art. 2797 c.c. si distinguono in quanto mentre per la prima vi è la necessità che vi sia un titolo esecutivo, tale titolo non è previsto per la procedura di cui all'art. 2797 c.c.

Infatti, l'art. 2797 c.c. prevede la cosiddetta esecuzione espropriativa mobiliare privata, che consente al creditore di ottenere coattivamente il credito non spontaneamente pagato mediante un procedimento caratterizzato da libertà di forma, come ad esempio l'intimazione e l'avvertimento possono avvenire anche tramite lettera raccomandata, purché il datore di pegno sia posto in condizione di proporre l'opposizione di cui al comma 2 e l'oggetto del pegno può essere venduto direttamente al creditore, e non necessariamente a mezzo di persona autorizzata, al prezzo corrente di mercato, purché la cosa abbia un mercato 5.

@4. La speditezza ed i vantaggi della procedura.

La libertà di forma di cui all'art. 2797 c.c. pone in evidenza come questo sia una forma di autotutela che assicura al creditore un potere di determinare autonomamente l'esistenza dei requisiti necessari all'esperimento della procedura stessa 6.

A differenza della procedura prevista dall'art. 502 c.c., non si instaura tra le parti un rapporto processuale di esecuzione, tant'è che non è prevista dalla legge alcuna competenza dell'ordine giurisdizionale.

In effetti, anche la realizzazione satisfattiva del creditore, avviene in assenza di qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il codice fornisce al creditore pignoratizio che intenda soddisfarsi sul pegno, ed al creditore che vanta un pagamento dal committente per lavori eseguiti e non pagati, due efficaci procedure:

A) l'ordinaria esecuzione forzata per espropriazione mobiliare, con la possibilità, prevista dall'art. 502 c.c., di omettere il pignoramento, con garanzia nei confronti di ogni altro creditore munito di titolo esecutivo non privilegiato.

Questo tipo di procedimento può essere vantaggioso per il creditore che voglia prevenire eventuali altre azioni esecutive, da parte di altri creditori aspiranti alla ripartizione del prezzo residuo una volta soddisfatto il credito privilegiato.

B) altro modo di vendita è la vendita diretta del pegno e cioè l'esecuzione forzata privilegiata, ex art. 2797 c.c., già ampiamente descritta 7.

@5. La tutela del debitore. L'opposizione.

Il creditore pignoratizio che intenda avvalersi della procedura prevista dall'art. 2797 c.c. deve far preventivamente notificare al debitore un atto di intimazione con funzione analoga al precetto, di pagare il debito, con preavviso di vendita in caso di mancato pagamento e tra la notifica e la vendita deve decorrere un termine minimo di cinque giorni 8.

Entro questo termine il debitore ha la possibilità di proporre opposizione, chiedendo, e qui interviene il giudice, la sospensione della vendita e se vi siano gravi motivi per ottenerla.

In mancanza di opposizione o in caso di rigetto della stessa, segue certamente la vendita del bene di regola all'incanto a...

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