DECRETO 23 maggio 2003, n. 162 - Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attivita' di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n.

8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Composizione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto 1. L'organico dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unita', e' costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unita' si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa e' determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico e' proporzionalmente ridotto.

  1. I componenti dell'Unita', di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra

    1. dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando; b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza.

  2. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalita' di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti e' allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalita' richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118; si riporta il testo dell'art. 7

    Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del Cipe, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unita'".

    2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del Cipe su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

    3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art.

    14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

    4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994.

    5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

    6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Cipe stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'.

    7. L'organico dell'Unita' e' composto di quindici unita', scelte in parte tra professionalita'...

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