DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2008 - Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori.

Capo I
Profili generali della riorganizzazione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 contenente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visti gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1 agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati definiti linee guida e standard in applicazione del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436;

Considerati gli indirizzi di programmazione nazionale e comunitaria in materia di sviluppo economico e rilancio della competitivita';

Considerata l'esigenza di assicurare maggiore stabilita', qualita' e visibilita' all'offerta formativa del sistema dell'IFTS nonche' una sua maggiore articolazione rispondente a fabbisogni formativi differenziati;

Considerata la necessita' di procedere alla riorganizzazione del sistema dell'IFTS nell'ambito della quale procedere alla configurazione degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 13, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico;

A d o t t a:

Le seguenti linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori

Art. 1.

Obiettivi

  1. Nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo le priorita' della loro programmazione economica, il Sistema di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, e' riorganizzato, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 631 e dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, secondo le linee guida contenute nel presente decreto, di cui fanno parte integrante gli allegati a), b) e c).

  2. Allo scopo di contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei, la riorganizzazione di cui al comma 1 si realizza progressivamente, a partire dal triennio 2007/2009, in relazione ai seguenti obiettivi:

    1. rendere piu' stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con piu' specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;

    2. rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2;

    3. rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell'ambito dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/07;

    4. promuovere l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;

    5. sostenere l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;

    6. sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

    Capo I
    Profili generali della riorganizzazione

    Art. 2.

    Tipologie di intervento

  3. La riorganizzazione di cui all'art. 1, comma 1, comprende le seguenti tipologie di intervento, con riferimento ai piani territoriali di cui all'art. 11:

    1. l'offerta formativa e i programmi di attivita' realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II;

    2. l'offerta formativa riguardante i percorsi di cui al capo III;

    3. le misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnico-professionali in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).

    Capo I
    Profili generali della riorganizzazione

    Art. 3.

    Integrazione degli interventi

  4. Allo scopo di facilitare l'integrazione e il coordinamento degli interventi e delle relative risorse destinate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 nel quadro della collaborazione multiregionale, nazionale e comunitaria e nel confronto con le parti sociali, il ministero della pubblica istruzione promuove, entro il 31 marzo di ogni anno, una conferenza dei servizi a livello nazionale, alla quale partecipano i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'UPI e dell'ANCI, del ministero del lavoro e della previdenza sociale, del ministero dello sviluppo economico, del ministero dell'universita' e della ricerca, delle altre amministrazioni interessate e delle parti sociali.

  5. Ai fini di cui al presente articolo, il Comitato nazionale per l'IFTS di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 2, e' integrato con un rappresentate del Ministero per lo sviluppo economico ed un rappresentante del coordinamento tecnico delle regioni per l'istruzione e la formazione.

    Capo I
    Profili generali della riorganizzazione

    Art. 4.

    Caratteristiche dei percorsi

  6. I percorsi riferiti all'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) hanno le seguenti caratteristiche comuni:

    1. sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di:

      1 assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilita' e modularita';

      2 consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in eta' lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

      3 favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

    2. rispondono, in relazione alle figure adottate con il decreto di cui al comma 3, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilita' delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

  7. I percorsi di cui al comma 1 rispondono a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:

    1. ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attivita' teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

    2. i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo puo' essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalita' di svolgimento;

    3. i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonche' a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

    4. i percorsi sono strutturati in moduli e unita' capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalita' ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

    5. i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

    6. i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili a norma dell'art. 5, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;

    7. la conduzione scientifica di ciascun percorso e' affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi di cui al capo III;

    8. contengono i...

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