Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per l'emazione di un testo unico;

Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della medesima legge n. 150 del 2005 che prevedono la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 14 dicembre 2005 ed in data 20 dicembre 2005 e del Senato della Repubblica, espressi in data 29 novembre 2005, in data 7 dicembre 2005 ed in data 15 novembre 2005 a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 150 del 2005;

Ritenuto di conformarsi alla condizione formulata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 2, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione preliminare, nonche' alla condizione formulata dalla stessa Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1;

Ritenuto di non recepire le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 1, comma 3, atteso che il potere di designazione del vicario, da parte del procuratore della Repubblica, ricomprende in se' anche il potere di revoca della designazione medesima e relativamente all'articolo 1, comma 4, atteso che la stessa previsione, contenuta nella legge di delegazione, della possibilita', per il procuratore della Repubblica, di ´delegareª uno o piu' procuratori aggiunti o uno o piu' magistrati addetti all'ufficio perche' lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione dell'attivita' di un settore di affari, non puo' avere riguardo, dato il significato giuridico del concetto di delega, che al trasferimento dell'esercizio di parte del potere rientrante nella competenza dal procuratore della Repubblica, soggetto delegante, ai soggetti delegati sopra indicati, mentre, d'altra parte, appare difficilmente ipotizzabile, specie nel contesto degli uffici di grandi dimensioni, che il procuratore della Repubblica possa in prima persona gestire l'intero ufficio cui e' preposto, sia pure ´coadiuvatoª dai soggetti di cui sopra;

Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e del parere favorevole espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica

  1. Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita sotto la propria responsabilita' nei modi e nei termini fissati dalla legge.

  2. Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

  3. Il procuratore della Repubblica puo' designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.

  4. Il procuratore della Repubblica puo' delegare ad uno o piu' procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o piu' magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attivita' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

  5. Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica puo' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.

  6. Il procuratore della Repubblica determina:

    a) i criteri di organizzazione dell'ufficio;

    b) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;

    c) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.

  7. I provvedimenti con cui il procuratore della Repubblica adotta o modifica i criteri di cui al comma 6 devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

    stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per oggetti definiti.ª.

    - L'art. 87 conferisce al Presidente della Repubblica

    il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti

    aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,

    lettera d), e 2, comma 4 della legge 25 luglio 2005, n. 150

    (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento

    giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,

    per il decentramento del Ministero della giustizia, per la

    modifica della disciplina concernente il Consiglio di

    presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di

    presidenza della giustizia amministrativa, nonche' per

    l'emanazione di un testo unico):

    ´Art. 1 (Contenuto della delega). - 1. Il Governo e'

    delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata

    in vigore della presente legge, con l'osservanza dei

    principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, commi

    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi

    diretti a:

    a)-c) (omissis);

    d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;ª.

    ´4. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 1,

    comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti

    principi e criteri direttivi:

    a) prevedere che il procuratore della Repubblica,

    quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il

    titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti

    sotto la sua responsabilita' nei modi e nei termini

    stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme

    esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

    b) prevedere che il procuratore della Repubblica

    possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del

    vicario, nonche' uno o piu' procuratori aggiunti ovvero uno

    o piu' magistrati del proprio ufficio perche' lo coadiuvino

    nella gestione per il compimento di singoli atti, per la

    trattazione di uno o piu' procedimenti o nella gestione

    dell'attivita' di un settore di affari;

    c) prevedere che il procuratore della Repubblica

    determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e

    quelli ai quali si uniformera' nell'assegnazione della

    trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai

    magistrati del proprio ufficio, precisando per quali

    tipologie di reato riterra' di adottare meccanismi di

    natura automatica; di tali criteri il procuratore della

    Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore

    della magistratura; prevedere che il procuratore della

    Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori

    aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b)

    devono attenersi nell'adempimento della delega, con

    facolta' di revoca in caso di divergenza o di inosservanza

    dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica

    trasmetta al Procuratore...

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