DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 2007, n.260 - Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;

Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per i rapporti con il parlamento e le riforme istituzionali;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

  1. Ministro: il Ministro della pubblica istruzione;

  2. Ministero: il Ministero della pubblica istruzione;

  3. CNPI: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

  4. ANSAS: l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

  5. INVALSI: l'Istituto nazionale di valutazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni;

  6. CNIPA: il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

  7. OCSE: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre 1960 e ratificata dalla legge 28 marzo 1962, n. 232.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: Modifiche al titolo V della parte seconda della

    Costituzione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    24 ottobre 2001, n. 248.

    - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge

    23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di

    Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

    Ministri), e' il seguente:

    Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).

    4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

  8. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

  9. individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

  10. previsione di strumenti di verifica periodica dell'organiz-zazione e dei risultati;

  11. indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

  12. previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

    - La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    21 marzo 2000, n. 67.

    - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

    - Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:

    Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -

    (Omissis).

    4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

    .

    - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto

    2003, n. 319, recante: Regolamento di organizzazione del

    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre

    2003, n. 270, supplemento ordinario.

    - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:

    Codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

    - Il testo dell'art. 1, commi 7, 10, 23 e 25, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

    Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' il seguente:

    Art. 1. - (Omissis).

    7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.

    A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge

    21 dicembre 1999, n. 508.

    (Omissis)

    10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

    Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello

    Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previdente.

    (Omissis).

    23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma.

    (Omissis).

    25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla...

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