LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 - Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.

32 del 27 dicembre 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalita' di gestione in attuazione dell'art. 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

  1. La presente legge persegue le finalita' di seguito indicate:

    1. conseguire una efficace azione di tutela e conservazione della biodiversita' regionale;

    2. attuare una gestione coordinata delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000;

    3. contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;

    4. arrestare la perdita della biodiversita' sul territorio regionale entro il 2020 coerentemente con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale;

    5. garantire la fruizione consapevole e informata delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;

    6. migliorare l'efficacia gestionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;

    7. integrare l'azione di tutela della biodiversita' perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero;

    8. salvaguardare le aspettative delle generazioni future.

    Art. 2

    Macroaree per i parchi e la biodiversita' 1. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed in particolare per la gestione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 il territorio regionale, sulla base dei principi di adeguatezza, semplificazione ed efficienza amministrativa, e' suddiviso in macroaree con caratteristiche geografiche e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, definite 'Macroaree per i parchi e la biodiversita'' secondo la perimetrazione di cui all'allegato cartografico 1) della presente legge, che non ricomprendono la porzione di territorio interessata dai parchi nazionali e interregionali.

  2. Con deliberazione della Giunta regionale e' effettuata la ricognizione puntuale delle aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonche' dei territori dei comuni ricadenti in ogni singola macroarea.

  3. Nell'ambito delle macroaree rimangono individuati i perimetri relativi ai parchi regionali, alle riserve naturali regionali, ai paesaggi naturali e seminaturali protetti, alle aree di riequilibrio ecologico e ai siti della Rete natura 2000 in base ai rispettivi atti istitutivi.

    Art. 3

    Enti di gestione per i parchi e la biodiversita' 1. Per ogni macroarea e' istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:

    1. Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Emilia Occidentale;

    2. Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Emilia Centrale;

    3. Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Emilia Orientale;

    4. Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Delta del Po;

    5. Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' - Romagna.

  4. All'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' compete, fermo restando quanto previsto all'art. 40, comma 6, in attuazione delle finalita' contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal programma regionale di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), in particolare:

    1. la gestione dei parchi, ivi compresi i siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;

    2. la gestione delle riserve naturali regionali;

    3. la gestione dei siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;

    4. l'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della provincia territorialmente interessata;

    5. l'istituzione e il coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;

    6. l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della macroarea;

    7. la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonche' dei progetti e interventi approvati dalla provincia e dal comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

    8. il coordinamento e la gestione delle attivita' di educazione alla sostenibilita' in materia di biodiversita' e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attivita' di informazione e di educazione alla sostenibilita');

    9. l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna);

    10. l'accordo con gli enti gestori delle riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione;

    11. lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli enti parco nazionale e interregionali contermini;

    12. lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorita' competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.

  5. L'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' subentra inoltre ai consorzi di gestione dei parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:

    1. la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei parchi regionali e delle aree contigue;

    2. le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993) in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei parchi.

  6. L'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' puo' inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.

  7. La struttura tecnica dell'Ente di gestione puo' svolgere altresi' attivita' di supporto tecnico agli enti locali per la gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate aree protette.

  8. I beni immobili dei consorzi di gestione dei parchi e quelli strumentali all'esercizio della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprieta' degli enti locali che li avevano conferiti.

  9. Per la gestione dei beni di proprieta' di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprieta' o in disponibilita' privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalita' di utilizzazione del bene.

  10. All'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i comuni il cui territorio e' anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un parco, nonche' quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le province il cui territorio e' interessato da parchi, riserve o da siti della Rete natura 2000 inclusi nella macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui e' tenuto ciascun ente locale.

  11. L'Ente di gestione ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei parchi regionali inclusi nella macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilita' di un'articolazione organizzativa su piu' sedi.

  12. L'Ente di gestione informa la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilita' di carattere finanziario.

  13. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio e' anche parzialmente ricompreso all'interno dei parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'art. 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre aree protette e dai siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n. 6 del 1996, nonche' da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.

  14. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita' da attivita' ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.

    Art. 4

    Organi dell'Ente di gestione 1. Sono organi di governo dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversita':

    1. le Comunita' del Parco;

    2. il Comitato esecutivo;

    3. il Presidente.

  15. Sono organismi propositivi e consultivi dell'Ente di...

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