DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2008, n. 211 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


CAPO I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 254;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 18, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2008;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero esercita, altresi', le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Nota all'art. 1:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea

(G.U.U.E.)

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri»:

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- Si riporta il testo degli articoli 13 e 19 della legge

15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

Art. 13. - 1. (Omissis).

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla

Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17

della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1

del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.

546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I

regolamenti gia' emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo.

.

Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto

1999, n. 193.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Si riporta il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 16

del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante: Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

4. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva

2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, e' istituito l'“Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari”. Per garantire assoluta autonomia e piena indipendenza di carattere organizzativo, giuridico e decisionale, l'Ufficio e' posto alle dirette dipendenze del Ministro. Il predetto Ufficio non rientra tra gli Uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320.

5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

6. All'ufficio di cui al precedente comma 4 e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, allo scopo provvisoriamente utilizzando uno dei posti funzione di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento.

.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del

Consiglio superiore dei lavori pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2006, n. 129.

- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18

maggio 2006, n. 114.

- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale...

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