DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 106 - Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell''articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (12G0127)

Capo I

Riordino dell'Istituto superiore di sanita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed, in particolare l'articolo 1, comma 2 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per l'esercizio della delega di cui al predetto articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute;

Visto l'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 5, comma 4;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni, recante il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1994, n. 190, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270;

Visto l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, con cui l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e' stata ridenominata «Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali», e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio sanitario nazionale che svolge attivita' di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della sanita', in data 31 maggio 2001, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2006, recante modifiche dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 giugno 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Programmazione delle attivita'

1. L'Istituto superiore di sanita', di seguito denominato «Istituto», adotta un piano triennale di attivita', aggiornato annualmente, in conformita' alle finalita' ed obiettivi ad esso demandati, ed in coerenza anche con le linee di indirizzo e di programmazione relative al Centro nazionale per i trapianti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91 e al Centro nazionale sangue di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, definite dal Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il piano di cui al comma 1 stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorita' e risorse per l'intero periodo, definisce i risultati scientifici e socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse di personale, strumentali e finanziarie previste per ciascuno dei programmi e progetti in cui e' articolato. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, alla quale si applica l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'approvazione da parte del Ministero della salute, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del dipartimento della funzione pubblica.

3. Il piano, predisposto dal presidente dell'Istituto, e' reso pubblico per almeno trenta giorni, al fine della formulazione da parte del personale dell'Istituto di eventuali osservazioni. Il piano e' deliberato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Comitato scientifico, ed e' approvato dal Ministro della salute, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento con il programma di ricerca individuato dal Piano sanitario nazionale.

4. Il Ministro della salute presenta, ogni tre anni, al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Istituto e sul programma per il triennio successivo.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

(GUUE).

Note alle premesse:

- L'articolo 76 della Costituzione e' il seguente:

Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

.

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4

novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), pubblicata nella

Gazz. Uff. 9 novembre 2010, n. 262, S.O.:

Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute). - 1. Il

Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati dal...

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